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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12125/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dalla motivazione emerge che il beneficio non era stato richiesto né in appello né contestato il suo diniego in primo grado. Il ricorrente ha inoltre presentato memoria, ma la Corte ha rilevato che i motivi nuovi non potevano sanare l'inammissibilità originaria del ricorso. Non risultano dal testo i reati sostanziali oggetto della condanna, ma solo la questione relativa al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla sospensione condizionale della pena perché, secondo un principio delle Sezioni Unite, l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione del beneficio se non lo ha richiesto nel giudizio di merito. Nel caso concreto, la difesa non aveva sollecitato il beneficio in appello né impugnato il diniego di primo grado; inoltre, la Corte ha osservato che il beneficio non sarebbe comunque concedibile perché già ottenuto in due precedenti occasioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo al ricorrere delle condizioni di legge; la Corte richiama il tema del mancato esercizio del potere-dovere di applicarla e rileva l'assenza di richiesta in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01

    Il giudice d'appello deve motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di concedere la sospensione condizionale quando ne ricorrano le condizioni, ma l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione se non l'ha richiesta nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato riconoscimento del beneficio è censurabile in cassazione solo se la difesa lo abbia previamente richiesto nel giudizio di merito o abbia contestato il relativo diniego.
  • L'obbligo del giudice di appello di motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di concedere il beneficio non elimina la necessità che la parte lo abbia sollecitato tempestivamente nel giudizio precedente.
  • La proposizione di motivi nuovi in memoria non sana l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione, quando questi presentino un vizio radicale; inoltre, non è consentito così aggirare i termini di impugnazione.
  • La sospensione condizionale non è concedibile quando risulti già fruita in precedenza oltre i limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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