Cassazione Penale, Sentenza n. 24728/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione della sussistenza dello stato di dissesto (insolvenza) al momento dei pagamenti ritenuti preferenziali, con conseguente doglianza sulla contraddittorietà rispetto all'assoluzione per altra fattispecie; 2) vizio di motivazione relativo alla violazione della par condicio creditorum e alla presunta assenza di creditori danneggiati; 3) mancato dolo specifico (la difesa sostiene che i pagamenti a Luxage fossero funzionali alla salvaguardia dell'attività sociale e quindi non volti ad avvantaggiare il creditore a danno degli altri); 4) erronea applicazione dell'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta in relazione a due pagamenti temporalmente contigui allo stesso creditore, che secondo il ricorrente costituiscono un'unica condotta.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. I primi tre motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto adeguatamente provata e motivata la situazione di squilibrio/insolvenza preesistente, la sussistenza del pericolo concreto per la par condicio creditorum e la consapevolezza (dolo specifico) dell'imputato nel favorire il creditore. Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha annullato la statuizione relativa all'aggravante di pluralità di fatti di bancarotta (art. 219, comma secondo, legge fallimentare), rilevando che i due pagamenti erano omogenei, temporalmente contigui e aventi la medesima causa contrattuale, pertanto riconducibili ad un'unica violazione dell'art. 216, comma 3, legge fallimentare. Per questo motivo la sentenza è stata annullata sul punto e rinviata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (la rimozione dell'aggravante richiede nuova valutazione della pena, dato che l'equivalenza fra aggravante e circostanze attenuanti era stata determinante). Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso ai stretti termini necessari per la motivazione; richiamata per qualificare la forma del ricorso.
Riferimento all'ordine legale di soddisfazione dei creditori (par condicio creditorum); la giurisprudenza interpreta la violazione di tale principio come elemento oggettivo del delitto di bancarotta preferenziale.
art. 216, comma 3, legge fallimentare (L. fall.)
Norma che disciplina la bancarotta preferenziale; la Corte la considera come fattispecie che può essere realizzata con più pagamenti ma, se omogenei e temporaneamente contigui, costituiscono un'unica violazione.
art. 219, comma secondo, legge fallimentare (L. fall.)
Prevede l'aggravante per la pluralità di fatti di bancarotta; la Corte precisa che l'aggravante opera solo se le condotte sono autonome ontologicamente e giuridicamente, non quando i singoli atti sono omogenei, contigui e lesivi del medesimo bene giuridico.
Richiamato nel quadro interpretativo della continuazione e della disciplina speciale prevista dalla legge fallimentare sull'eventuale pluralità di reati.
Massime di principio
- Per la configurabilità della bancarotta preferenziale è necessario dimostrare la violazione della par condicio creditorum: occorre prova di altri creditori rimasti insoddisfatti o di un pericolo concreto per la soddisfazione degli stessi al momento del pagamento.
- Lo stato di insolvenza non richiede una formale dichiarazione preliminare: sono rilevanti indici patrimoniali, economici e finanziari che rendano ragionevolmente prevedibile l'imminente paralisi nei pagamenti.
- Il dolo specifico si concreta nella volontà di avvantaggiare un creditore con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri; pagamenti effettuati con l'obiettivo prevalente di salvare l'attività sociale possono escludere il dolo specifico se il risultato di evitare il fallimento è ragionevolmente perseguibile.
- L'aggravante per plurimi fatti di bancarotta richiede l'autonomia ontologica e giuridica delle condotte: pagamenti multipli a medesimo creditore, per la stessa causa contrattuale e temporalmente contigui, tendono a costituire un'unica condotta rilevante (esclusione della pluralità ai fini dell'aggravante).
- In sede di impugnazione è importante distinguere fra assoluzione per 'insussistenza del fatto' (es. errori di imputazione contabile) e assenza di dissesto: l'una non implica automaticamente l'altra e non sempre consente di inferire l'inesistenza dello stato di insolvenza.
- La rimozione di un'aggravante già valorizzata in primo grado comporta la necessità di rinvio per la ricalibrazione della pena quando le circostanze attenuanti erano state valutate in relazione all'esistenza di quella stessa aggravante.
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