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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33929/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della misura di sicurezza personale della libertà vigilata: il ricorrente deduce che la misura è stata disposta ufficiosamente dal giudice che ha applicato la pena su richiesta (patteggiamento), al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza accordo delle parti e senza specifica contestazione; lamenta inoltre un automatismo nella applicazione della misura in assenza di valutazione concreta della pericolosità sociale. In via subordinata deduce difetto motivazionale circa la mancata pronunciata immediata delle cause di non punibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo (relativo alla declaratoria di cause di non punibilità) come generico e non ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo carente la motivazione sull'accertamento della pericolosità sociale, obbligatorio ai sensi degli artt. 133 e 202 c.p. e richiamando l'art. 203 c.p. per i parametri di valutazione: la misura della libertà vigilata non può essere applicata per automatismo nel patteggiamento senza un esame concreto della personalità, delle condizioni di vita e degli elementi soggettivi dell'imputato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza della libertà vigilata e rinviata al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per l'accertamento della pericolosità sociale (personalità, condizioni di vita, antecedenti, ecc.): la Corte richiede che siano valutati concretamente e globalmente prima di applicare una misura di sicurezza.

  • art. 199 cod. pen.

    Richiamato nella catena di norme citate dal ricorrente; la Corte non ha fondato la misura su un automatismo riconducibile a tale norma, sottolineando invece la necessità di motivazione individuale.

  • art. 203 cod. pen.

    Indica i parametri per valutare la propensione a delinquere e la pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non abbia collegato la misura a concreti elementi indicati da questa norma.

  • art. 202 cod. pen.

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza personali: la Corte ha affermato che l'applicazione della libertà vigilata richiede un espresso e positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di impugnazione sulla sentenza di patteggiamento: la Corte ha ritenuto ammissibile il gravame contro le misure di sicurezza per vizi di motivazione o per violazione di legge quando la misura non è oggetto di accordo; ha però escluso come generico il motivo relativo alle cause di non punibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento: la Corte ha valutato che il giudice, applicando la pena concordata, aveva motivatamente escluso i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 417 cod. pen.

    Citata come esempio di misura di sicurezza la cui applicazione richiede l'accertamento della pericolosità sociale; la Corte riafferma il principio che non si può procedere per automatismi.

  • legge 10/10/1986, n. 633, art. 31, comma 2

    Modifica normativa richiamata che ha reso necessario l'espresso scrutinio della pericolosità sociale per l'applicazione delle misure di sicurezza; la Corte si attiene a tale principio.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il giudice può applicare pene accessorie e misure di sicurezza solo se vi sia un esplicito esame e motivazione della pericolosità sociale: non sono ammissibili automatismi tra condanna e misura.
  • L'applicazione di una misura di sicurezza personale facoltativa non concordata dalle parti richiede una motivazione specifica e concreta basata sui parametri di cui all'art. 133 c.p. e sull'art. 202 c.p.; in mancanza la statuizione è annullabile.
  • Le questioni generiche o prive di specificazione probatoria in tema di patteggiamento possono essere irricevibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; tuttavia i vizi di motivazione relativi alle misure di sicurezza restano sindacabili.
  • Se si vuole evitare l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza nel patteggiamento, è prudente chiedere espressamente l'esclusione nella richiesta concordata e documentare elementi sulla personalità e le condizioni di vita dell'imputato.
  • In caso di applicazione contestata di una misura di sicurezza, il rimedio più probabile è l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame motivato da parte del giudice di merito.

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