Cassazione Civile, Sentenza n. 28730/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava ad Autostradale maggiori imposte (IVA, IRES, IRAP) per gli anni 2004-2005 ritenendo inesistenti operazioni poste in essere nell'ambito di un accordo commerciale con Terravision Srl/Terravision London Ltd. L'accertamento allegava un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di indagini penali su Terravision. La CTR aveva annullato l'avviso per violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (termine di 60 giorni per l'allegazione del PVC), ritenendo necessaria la preventiva conoscenza del PVC da parte del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che il PVC allegato all'avviso provenisse da indagini penali svolte dalla Autorità giudiziaria e non da attività istruttorie eseguite dall'Ufficio presso i locali dell'impresa, per cui l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica nella fattispecie. Ha inoltre precisato che l'allegazione del documento all'avviso serviva a rendere noto al contribuente un atto altrimenti non conosciuto e a integrare la motivazione. Quanto all'IVA, la Corte ha ricordato l'obbligo di contraddittorio derivante dal diritto europeo, ma ha ritenuto che la resistente non abbia indicato in concreto quali elementi avrebbe potuto addurre e come ciò avrebbe inciso sull'esito del procedimento. Consequenzialmente la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il prosieguo e per le spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
termine di 60 giorni per l'allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) redatto dall'ufficio
La Corte ha precisato che la norma si applica alle attività di accesso, ispezione o verifica eseguite dall'Amministrazione finanziaria presso i locali dell'impresa; non si applica quando il PVC proviene da indagini della Autorità giudiziaria successivamente trasmesse all'Ufficio
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, 54, 56
Richiamati nel quarto motivo di ricorso in relazione alla disciplina IVA; la Corte ha comunque risolto la controversia sul profilo procedurale senza entrare nel merito sostanziale di tali articoli
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Richiamato nel quarto motivo; riguarda poteri istruttori e facoltà di accesso, ma la decisione si è basata sulla provenienza giudiziaria del PVC
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. Sopropé C-349/07; Sabou C-276/12; WebMindLicenses C-419/14 e altre)
Stabilisce l'obbligo, in materia di IVA (tributo armonizzato), di mettere il destinatario in condizione di esporre il proprio punto di vista sugli elementi a fondamento dell'atto; la violazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente provi in concreto le ragioni che avrebbe potuto addurre e che non siano meramente pretestuose
Sezioni Unite Cass. n. 24823 del 09/12/2015
Ha chiarito che la nullità per mancato contraddittorio produce effetto solo se il contribuente indica in giudizio le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere e che non siano fittizie, mostrando che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito
Massime di principio
- Se un PVC proviene da indagini penali svolte dallAutorità giudiziaria e viene trasmesso allAmministrazione finanziaria, non opera lapplicazione dellart. 12, comma 7, L. n. 212/2000 come se lUfficio avesse compiuto unaccesso presso i locali del contribuente
- L'allegazione di documenti provenienti da indagini giudiziarie allavviso di accertamento ha la funzione di informare il contribuente di elementi a lui altrimenti non noti e di integrare la motivazione dellatto
- In materia di IVA, il rispetto dellobbligo di contraddittorio preventivo deriva dal diritto europeo; tuttavia la violazione determina linvalidità dellatto solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe articolato e che esse non sarebbero state meramente pretestuose
- La semplice eccezione formale di mancato contraddittorio non è sufficiente: il contribuente deve specificare le ragioni che avrebbe potuto dedurre e come avrebbero potuto incidere sullesito
- Quando la Cassazione annulla una sentenza per vizio procedurale e rinvia, la Commissione di merito dovrà riesaminare le questioni residue nella nuova composizione e decidere anche sulle spese
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