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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06903/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, deducendo un motivo riferito alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la censura riguardava l'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, ma la Corte di cassazione l'ha qualificata come manifestamente infondata, ritenendo congrua, logica, coerente e puntuale la motivazione della sentenza impugnata su tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La fattispecie contestata è stata ritenuta integrata; la censura difensiva sugli elementi costitutivi è stata giudicata manifestamente infondata, a fronte di una motivazione di merito della Corte di appello ritenuta logica e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura manifestamente infondata contro una motivazione di merito già congrua e coerente sull'integrazione degli elementi costitutivi del reato.
  • Quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sulla configurabilità del fatto tipico, la Corte di cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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