Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona per i reati di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate. Con un unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo di essere incensurato e che i carichi pendenti riguarderebbero procedimenti già assolti o con istruttoria favorevole alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché prospetta questioni non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che ha indicato in modo congruo gli elementi decisivi (in particolare le modalità della condotta e la particolare violenza) per negare le attenuanti generiche. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione negativa sulla sospensione condizionale della pena, fondata sulla gravità dei fatti e sulla prognosi di rischio di recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione della sospensione condizionale della pena; la decisione sottolinea che il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133, potendo limitarsi a quelli ritenuti prevalenti.
Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206
Giurisprudenza richiamata per il principio che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito può indicare soltanto gli elementi che ritiene prevalenti in senso ostativo al beneficio.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una revisione del merito o una semplice rilettura della motivazione: i motivi che chiedono rivalutazioni del convincimento del giudice di merito sono spesso inammissibili.
- Per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi in modo congruo e non contraddittorio gli elementi decisivi che giustificano il diniego (es. particolare violenza della condotta).
- Nella valutazione della sospensione condizionale della pena il giudice non è tenuto ad analizzare tutti i fattori dell'art. 133 c.p.; può concentrarsi su quelli che ritiene prevalenti e ostativi, come la gravità del fatto e il rischio di recidiva.
- Chi impugna per mancato riconoscimento di attenuanti o beneficio deve dedurre errori di diritto o vizi logici e contraddittori nella motivazione, non la mera diversa ponderazione degli elementi probatori.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta spesso condanne alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende.
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