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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05160/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA e altre imposte relative all’anno 2011 nei confronti di una società in nome collettivo poi sciolta e cancellata dal registro delle imprese; la cartella fu quindi notificata anche al socio, in ragione dell’estinzione della società. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, a seguito del decesso del contribuente, il giudizio veniva dichiarato interrotto. L’Agenzia depositava tempestivamente l’istanza di trattazione per la prosecuzione, ma la CTR dichiarava estinto il processo ritenendo necessaria la notifica dell’istanza di riassunzione agli eredi entro il termine previsto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 30 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che nel processo tributario, dopo l’interruzione per morte della parte, la riassunzione si perfeziona con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente, mentre gli ulteriori adempimenti, compresa la comunicazione dell’udienza alle parti, competono alla segreteria della commissione tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto per morte della parte si realizza con il solo deposito dell’istanza di trattazione nel termine di legge; non incombe sulla parte istante l’onere di notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza, poiché tale attività spetta alla segreteria della commissione tributaria. Perciò la CTR ha errato nel dichiarare l’estinzione del processo per mancata notifica agli eredi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma violata: nel processo tributario disciplina l’interruzione e la prosecuzione del giudizio, ma la Corte afferma che la riassunzione avviene con il deposito dell’istanza di trattazione e non richiede la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza da parte della parte istante.

  • art. 30 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme agli altri artt. 43 e 31 d.lgs. 546/1992 a sostegno della tesi dell’Agenzia circa il meccanismo di prosecuzione del processo tributario interrotto.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme agli altri artt. 43 e 30 d.lgs. 546/1992; la Corte ribadisce che gli adempimenti successivi al deposito dell’istanza gravano sulla segreteria della commissione tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione, utilizzata per censurare l’erronea declaratoria di estinzione del processo.

  • art. 7, ultimo comma, l. n. 890/1982

    il rifiuto del destinatario di ricevere il plico è equiparato legalmente alla notifica a mani proprie.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    gli adempimenti ulteriori sono necessari solo se il rifiuto del plico è opposto da persona diversa dal destinatario, non quando il rifiuto proviene dal destinatario stesso.

  • art. 138, comma 2, c.p.c.

    richiamato in via analogica per affermare che il rifiuto del destinatario equivale a notificazione eseguita a mani proprie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, a seguito dell’interruzione per morte della parte, la riassunzione o prosecuzione del giudizio si perfeziona con il deposito tempestivo dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, entro il termine previsto dalla legge.
  • Gli adempimenti successivi al deposito dell’istanza, inclusa la comunicazione alle parti dell’udienza fissata, gravano sulla segreteria della commissione tributaria e non sulla parte che ha chiesto la prosecuzione.
  • Non può essere dichiarata l’estinzione del processo tributario per mancata notificazione del decreto di fissazione dell’udienza agli eredi, se la parte istante ha tempestivamente depositato l’istanza di trattazione.
  • Il rifiuto del destinatario di ricevere il plico contenente l’atto processuale equivale a notifica a mani proprie e non richiede ulteriori formalità; gli adempimenti ulteriori previsti dalla disciplina postale operano solo quando il rifiuto sia opposto da soggetti diversi dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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