Cassazione Penale, Sentenza n. 18121/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/12/2023 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca di prevenzione delle quote sociali della G.F. Impresit s.r.l. La ricorrente contestava la violazione del diritto al contraddittorio e dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 per mancata e irregolare notifica del provvedimento di confisca (sostiene che solo il decreto di sequestro fu notificato come legale rappresentante, mentre la confisca sarebbe stata notificata a lei come terzo interessato). Inoltre deduceva violazione dell'art. 666 c.p.p. e omessa partecipazione degli amministratori giudiziari (che, a suo dire, non sarebbero stati messi nelle condizioni di esercitare i diritti processuali a seguito delle notifiche).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che non vi sia stata violazione del contraddittorio: gli atti dimostrano la conoscenza effettiva del procedimento (notifica del decreto di sequestro, della confisca e dell'avviso di fissazione del giudizio di appello) e la partecipazione della ricorrente (impugnazione in appello), per cui la mancata indicazione della qualifica di legale rappresentante negli atti notificati non ha comportato compressione dei diritti di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto carenza di interesse: la mancata notifica agli amministratori giudiziari poteva essere eccepita solo dagli stessi amministratori e non dalla ricorrente attuale. Per l'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Tutela del diritto di difesa/contraddittorio nei procedimenti di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la conoscenza effettiva e la partecipazione al giudizio suppliscono alla mancata indicazione formale della qualifica negli atti notificati, per cui non si è configurata violazione.
cod. proc. pen., art. 667, comma 4
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle conclusioni del Pubblico Ministero per una possibile ricodificazione/qualificazione del ricorso come opposizione; citata nel processo ma non risolutiva del merito della decisione della cassazione.
Norma richiamata nel ricorso in relazione a profili procedurali sulla notificazione e partecipazione; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto il motivo privo di interesse o infondato rispetto alla posizione della ricorrente.
cod. proc. pen., art. 568, comma 4
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Principio sull'interesse concreto all'impugnazione: l'impugnazione deve mirare a rimuovere un pregiudizio attuale e concreto. La Corte lo ha applicato per ritenere che la seconda doglianza mancava di interesse per la ricorrente (solo gli amministratori giudiziari avrebbero potuto sollevarla).
Norma che prevede la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, una somma a titolo di ammenda. Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La effettiva conoscenza del procedimento e la partecipazione sostanziale al giudizio possono supplire a vizi formali delle notifiche in tema di diritti di difesa: l'assenza della qualifica formale nella notifica non sempre integra una violazione del contraddittorio.
- Per contestare vizi di notifica o di partecipazione relativi a specifici soggetti (es. amministratori giudiziari) il diritto di proporre l'impugnazione spetta ai soggetti direttamente lesi: terzi o altri rappresentanti non possono sollevare eccezioni che non li riguardino direttamente.
- In Cassazione è necessario non solo avere legittimazione astratta, ma anche un interesse concreto e attuale all'impugnazione; se la riforma richiesta non produce un vantaggio giuridico attuale il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La mancata indicazione formale di una qualifica nelle notifiche può essere superata dalla prova della conoscenza effettiva degli atti; tuttavia va sempre valutato caso per caso, soprattutto se il vizio ha impedito esercizi processuali determinanti.
- Il ricorso infondato o privo di interesse può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche (spese e ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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