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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30707/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero diretti a una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua ed esauriente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna resa in appello per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Ha dedotto: 1) che la sostanza fosse destinata a uso personale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva ritenuta a suo carico; 3) vizio in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure investono valutazioni di prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito e, dunque, non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. Nel merito del decisum impugnato, la Corte d'appello ha valorizzato la quantità non esigua di stupefacente, già suddiviso in involucri destinati alla cessione, la presenza di una cospicua somma di denaro in piccoli tagli, le modalità spazio-temporali del possesso (orario notturno in un sottopasso ferroviario), le contraddizioni del ricorrente sulla provenienza della droga e del denaro, nonché i precedenti specifici e la sua personalità, anche in relazione alla sottoposizione a misura di prevenzione, per confermare sia la finalità di spaccio sia la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per la condanna relativa alla detenzione di stupefacente in lieve entità/finalizzata allo spaccio; la Corte non mette in discussione la qualificazione giuridica già operata in merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, l'onere del versamento alla Cassa delle ammende, potendo escludersi solo se l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che richiedano una nuova valutazione della prova o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti competono al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e idonea a spiegare l'iter logico-giuridico seguito.
  • La finalità di spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, quali quantità non esigua di sostanza, confezionamento in dosi/involucri, disponibilità di denaro in piccoli tagli, modalità del possesso, incongruenze delle spiegazioni fornite dall'imputato e precedenti specifici.
  • Il mancato accertamento del principio attivo non esclude necessariamente la natura stupefacente della sostanza quando questa risulti comunque provata con altri strumenti, come il narcotest, e il fatto sia stato riqualificato nell'ambito della fattispecie attenuata.
  • La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono legittimamente confermati quando il giudice valorizzi precedenti penali specifici, personalità dell'imputato e assenza di elementi positivi, specie se il nuovo reato denota maggiore pericolosità sociale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo l'esclusione della colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

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