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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16539/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno 2009. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in sede di appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo l'atto impositivo, benché notificato prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato legittima la notifica anticipata dell'accertamento sul presupposto dell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertatrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che la prossimità della decadenza dell'azione accertativa non costituisce di per sé ragione di urgenza idonea a giustificare la deroga al termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000. Ha inoltre richiamato l'orientamento per cui, nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, la norma impone una valutazione ex ante della necessità del contraddittorio endoprocedimentale e sanziona con la nullità l'atto emesso ante tempus, senza necessità di prova di resistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Nei casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, l'atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine dilatorio; la violazione comporta nullità dell'atto, senza che la vicinanza della decadenza dell'azione accertativa integri una ragione di urgenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare la violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario conseguente ad accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente è imposto a tutela del contraddittorio endoprocedimentale e la sua inosservanza comporta la nullità dell'atto impositivo emesso anticipatamente.
  • La mera imminenza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice non costituisce, di per sé, una ragione di urgenza idonea a legittimare l'emissione dell'avviso di accertamento prima della decorrenza del termine dilatorio.
  • Quando la disciplina interna impone il contraddittorio endoprocedimentale, il giudice deve verificare ex ante il rispetto della garanzia, senza applicare la prova di resistenza; tale verifica ex post è invece richiesta solo nei casi in cui il contraddittorio non sia previsto dalla normativa interna ma si discuta di tributi armonizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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