Cassazione Penale, Sentenza n. 25978/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato il reclamo proposto da Iannello contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa in materia di liberazione anticipata. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, nonché degli artt. 666 e 678 c.p.p., sostenendo che l'udienza di reclamo si era tenuta in assenza del difensore di fiducia (nominato il 23/05/2022) e che la memoria difensiva trasmessa via PEC il 26/05/2022 non sarebbe stata considerata dall'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo alla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza, poiché il decreto era del 22/02/2022 e notificato al detenuto e al difensore d'ufficio rispettivamente il 12/03 e il 03/05/2022; la nomina successiva del difensore di fiducia non dava diritto a una nuova notifica. La censura sulla mancata considerazione della memoria è stata giudicata generica e non è stata spiegata la sua decisività. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha rilevato che non ricorrevano le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 per esonerare il versamento.
Norme richiamate
art. 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Norma sostanziale relativa alla liberazione anticipata; la Corte non ha ritenuto che la decisione impugnata abbia violato la normativa di merito, considerando invece le censure come fondate su profili procedurali non dimostrati.
Richiamato come riferimento procedurale relativo alla comunicazione/efficacia degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza fosse regolare e sufficiente.
Richiamato quale norma del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza; la Corte ha ritenuto inammissibile per genericità la censura relativa alla mancata considerazione della memoria difensiva, perché non è stata dimostrata la decisività di quella memoria.
Norma che consente, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.
Sentenza Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata come criterio per valutare se sussistano condizioni per esonerare il ricorrente dal pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso di specie.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia intervenuta dopo la fissazione e la notificazione del decreto di udienza non comporta automaticamente il diritto a una nuova notifica: l'avviso dell'udienza è efficace se notificato prima ai soggetti titolari del diritto all'avviso (detenuto e difensore d'ufficio), salvo che venga provato un pregiudizio specifico.
- Per censurare la mancata considerazione di memorie o documenti è necessario spiegare concretamente la loro "decisività" per l'esito del provvedimento: argomentazioni generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Chi propone ricorso in cassazione deve curare la specificità e la concretezza delle doglianze procedurali: rilievi visti come manifestamente infondati o generici rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
- La mancata partecipazione del difensore nominato successivamente non invalida automaticamente l'udienza già validamente fissata e notificata; tuttavia, se la mancata partecipazione ha effettivamente impedito l'esposizione di elementi nuovi e decisivi, ciò va documentato e specificamente dedotto.
- Prima di proporre impugnazioni è utile verificare le date di notificazione degli atti di fissazione dell'udienza e conservare prova dell'invio/ ricezione di memorie via PEC, indicando nel ricorso in che modo il contenuto omesso abbia inciso sull'esito del provvedimento.
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