Cassazione Penale, Sentenza n. 48445/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato per danneggiamento di un'autovettura. Il ricorso deduceva: (1) vizio della motivazione per eccessiva genericità della Corte territoriale; (2) errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" (art. 635, comma 2, n. 1 c.p.), sostenendo che il danneggiamento era avvenuto con il proprietario presente a bordo del veicolo, quindi sotto sua diretta sorveglianza, e non poteva ritenersi la situazione di cosa esposta alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul primo punto ha osservato che il motivo era formulato in termini generici ma la Corte territoriale aveva comunque fornito una motivazione sintetica. Sul secondo punto ha ritenuto rilevante la questione di qualificazione giuridica, che può essere sollevata in Cassazione se la sua soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto. Avendo i giudici di merito accertato che il danneggiamento si è verificato mentre la vittima era a bordo e esercitava la custodia del veicolo, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 richiamato dall'art. 635, comma 2, n. 1), con conseguente mancata integrazione del fatto nella fattispecie aggravata. Per queste ragioni la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio (parziale o totale liberatorio), con la formula indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.
art. 635, comma 2, n. 1 c.p.
Richiamata dalla sentenza impugnata in relazione all'aggravante; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non si applica se l'oggetto del delitto (veicolo) è sotto la diretta sorveglianza del proprietario, come nel caso in cui la vittima sia a bordo.
art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Norma che individua l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; la Corte ha interpretato che per la sua configurabilità è necessario che il proprietario non possa esercitare vigilanza continua sul bene, e l'accidentale presenza del proprietario può essere irrilevante solo se non esercita custodia diretta.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamiato come principio per cui la Corte di Cassazione può decidere di questioni di qualificazione giuridica non sollevate in appello, purché la soluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La presenza effettiva e la custodia del proprietario sul veicolo al momento del fatto escludono, di norma, l'aggravante per "esposizione alla pubblica fede"; quindi un danneggiamento compiuto con la vittima a bordo può non integrare la fattispecie aggravata.
- Questioni di qualificazione giuridica del fatto possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se la loro risoluzione non implica nuovi accertamenti di fatto: ciò consente di contestare in sede di legittimità l'errata inquadratura giuridica operata dai giudici di merito.
- Un motivo di impugnazione formulato in termini troppo generici può essere ritenuto infondato, ma non preclude il riesame di questioni giuridiche autonome rilevabili dagli atti.
- Se viene esclusa la sussistenza di un elemento essenziale dell'aggravante contestata e non sussistono fatti alternativi più gravi, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio (cioè con effetto di eliminazione della condanna) quando ne derivano l'insussistenza o l'esclusione del reato nella forma contestata.
- Nelle ipotesi di reati contro il patrimonio, il giudizio sulla vigilanza del proprietario è essenziale per stabilire l'esistenza dell'esposizione alla pubblica fede: valutazioni probatorie chiare nei giudizi di merito limitano la possibilità di contestazioni in Cassazione solo per profili di diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2023 del 05/12/2023
- Sentenza penale · 5 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48348/2023 del 05/12/2023
- Sentenza penale · 5 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48410/2023 del 05/12/2023
- Sentenza penale · 5 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48424/2023 del 05/12/2023
- Sentenza penale · 5 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48440/2023 del 05/12/2023
- Sentenza penale · 5 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48441/2023 del 05/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →