Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pensione proposta da un lavoratore che aveva maturato i presupposti per il collocamento in quiescenza alla data della domanda amministrativa del 9 novembre 2015. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, applicando il meccanismo delle "finestre mobili" di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007, e aveva escluso l'ulteriore differimento per l'adeguamento alla speranza di vita previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 22-ter del d.l. n. 78 del 2009 e degli artt. 2, 12, comma 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010, convertiti in legge, per non avere la Corte territoriale applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici ai fini dell'accesso al sistema pensionistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS e ha accolto il ricorso. Richiamando il precedente della Sezione lavoro n. 31001 del 27 novembre 2019, ha affermato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è soggetta alla generale disciplina dell'aumento dell'età pensionabile in base all'incremento della speranza di vita ex art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009. La condizione di invalidità consente l'accesso al trattamento di vecchiaia secondo il requisito anagrafico previgente, ma non ne muta la natura in trattamento diretto di invalidità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22-ter d.l. n. 78 del 2009 conv. in l. n. 102 del 2009
l'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
art. 1, comma 5, l. n. 247 del 2007
richiamato dalla Corte territoriale per il meccanismo delle finestre mobili, poi non ritenuto decisivo dalla Cassazione ai fini dell'ulteriore adeguamento
art. 12 d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
prevede l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in funzione della speranza di vita
art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
richiamato nel motivo dell'INPS quale base normativa dell'adeguamento dei requisiti anagrafici
art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
richiamato nel motivo dell'INPS quale base normativa dell'adeguamento dei requisiti anagrafici
Massime di principio
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità mantiene natura di trattamento di vecchiaia e, come tale, soggiace alla disciplina generale di adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.
- La sussistenza dello stato di invalidità opera solo come condizione per accedere al trattamento secondo il regime anagrafico previgente, ma non esclude l'applicazione degli incrementi dell'età pensionabile previsti dalla normativa sopravvenuta.
- Quando il giudice di merito esclude l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita senza confrontarsi con il regime generale applicabile al trattamento di vecchiaia, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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