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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pensione proposta da un lavoratore che aveva maturato i presupposti per il collocamento in quiescenza alla data della domanda amministrativa del 9 novembre 2015. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, applicando il meccanismo delle "finestre mobili" di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007, e aveva escluso l'ulteriore differimento per l'adeguamento alla speranza di vita previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 22-ter del d.l. n. 78 del 2009 e degli artt. 2, 12, comma 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010, convertiti in legge, per non avere la Corte territoriale applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici ai fini dell'accesso al sistema pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS e ha accolto il ricorso. Richiamando il precedente della Sezione lavoro n. 31001 del 27 novembre 2019, ha affermato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è soggetta alla generale disciplina dell'aumento dell'età pensionabile in base all'incremento della speranza di vita ex art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009. La condizione di invalidità consente l'accesso al trattamento di vecchiaia secondo il requisito anagrafico previgente, ma non ne muta la natura in trattamento diretto di invalidità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità mantiene natura di trattamento di vecchiaia e, come tale, soggiace alla disciplina generale di adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.
  • La sussistenza dello stato di invalidità opera solo come condizione per accedere al trattamento secondo il regime anagrafico previgente, ma non esclude l'applicazione degli incrementi dell'età pensionabile previsti dalla normativa sopravvenuta.
  • Quando il giudice di merito esclude l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita senza confrontarsi con il regime generale applicabile al trattamento di vecchiaia, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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