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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17508/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare perché il difensore aveva "autenticato" il crocesegno apposto dal condannato analfabeta in calce alle istanze. Contestava la interpretazione della norma sull'autenticazione del difensore (art. 39 disp. att. c.p.p.) e la mancata notifica al difensore, nonché la presunta validità della nomina del difensore anche se priva di autenticazione ai sensi dell'art. 96 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il crocesegno è un mero elemento grafico convenzionale indicante l'analfabetismo e non è idoneo a identificare in modo certo l'autore, quindi non può sostituire la sottoscrizione. Ne consegue che il difensore non può esercitare una autentica valida su un crocesegno come se fosse firma, perché l'art. 39 disp. att. attribuisce al difensore solo il potere di autenticare una sottoscrizione già apposta e non di creare o certificare la paternità di un segno equivalente alla firma. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 110, comma 3 c.p.p. all'analfabetismo, ha ritenuto che la nomina del difensore, ove manchi la firma dell'interessato, debba essere ricevuta da pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. 96 c.p.p., e ha dichiarato che l'assenza della firma integra una causa ostativa che legittima la decisione de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p. È stata inoltre respinta la censura relativa alla notifica al difensore: il decreto è stato correttamente notificato al solo interessato (Perciaccante). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 3, c.p.p.

    La norma riguarda la situazione della persona che non può firmare per causa diversa dall'analfabetismo; la Corte esclude la sua applicabilità al caso dell'analfabeta che appone un crocesegno

  • art. 39 disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Attribuisce al difensore il potere di autenticare una sottoscrizione prevista dal codice; la Corte interpreta questo potere come limitato all'attestazione della firma apposta in presenza del difensore e non come potere di certificare la paternità di un crocesegno

  • art. 96 c.p.p.

    Prevede le condizioni per la nomina del difensore e l'intervento del pubblico ufficiale; la Corte ritiene che la nomina determinante debba essere ricevuta dal pubblico ufficiale autorizzato quando manca una firma valida dell'interessato

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente la decisione con decreto de plano in presenza di assenza delle condizioni di legge; la Corte ritiene che la mancanza della firma dell'interessato rientri in queste condizioni ostative alla concessione delle misure alternative

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente; applicata per condannare Perciaccante al pagamento delle spese processuali

  • Sez. U, n. 22 del 25/11/1998 (Velletri) - giurisprudenza richiamata

    Giurisprudenza che ha escluso la figura del difensore tra i pubblici ufficiali abilitati a certificare che un segno non firmato provenga da una certa persona; richiamata come principio di diritto applicabile

  • Sez. 1, n. 27162 del 08/05/2013 (Zanca) - giurisprudenza richiamata

    Giurisprudenza consolidata richiamata sul punto dell'interpretazione delle norme in tema di ricorso per cassazione e sulle formalità richieste per la validità degli atti difensivi

Massime di principio

  • Il crocesegno di un analfabeta è un elemento grafico convenzionale e non equivale alla sottoscrizione: non identifica in modo certo l'autore e non può sostituirsi alla firma
  • Il difensore può autenticare solo una firma effettivamente apposta in sua presenza; non può certificare la paternità di un crocesegno o 'creare' la firma mediante attestazione
  • L'art. 110, comma 3 c.p.p. non è applicabile ai casi di analfabetismo: riguarda esclusivamente persone incapaci di firmare per cause diverse dall'analfabetismo
  • Se la legge richiede la firma dell'interessato per un atto o per la nomina del difensore, la mancanza di tale firma può configurare 'assenza delle condizioni di legge' e legittimare il rigetto de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p.
  • Per evitare rischi di inammissibilità, quando l'assistito è analfabeta è opportuno che la nomina del difensore e le istanze siano ricevute o autenticate da un pubblico ufficiale autorizzato, ovvero che si seguano le formalità previste (es. ricezione dell'atto da pubblico ufficiale)
  • Le notifiche dei provvedimenti esecutivi o decisori possono essere effettuate al soggetto "interessato" (colui che ha una posizione giuridicamente tutelata) e non necessariamente al difensore, se la legge o il procedimento non richiedono diversamente

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