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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04455/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è manifestamente infondato perché non individua manifeste illogicità nella motivazione della decisione impugnata. In particolare, la Corte d'appello aveva già escluso la particolare tenuità del fatto e le circostanze attenuanti generiche valorizzando la quantità e la qualità della cocaina ceduta, ritenute sintomatiche anche del collegamento con ambienti criminali in grado di approvvigionarla, nonché ostative a una prognosi favorevole sulla sospensione condizionale della pena, in presenza di numerosi e eterogenei precedenti penali, anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla manifesta infondatezza delle censure, prive di specifiche illogicità della motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la gravità concreta della condotta, desunta anche dalla quantità e qualità della sostanza ceduta, non consente di considerare il fatto di lieve offensività.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando la concreta gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, specie se specifici e numerosi.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato, che può essere esclusa in presenza di elementi negativi quali gravità del fatto e precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o meramente assertive, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di spaccio di stupefacenti, la quantità e la qualità della sostanza ceduta possono costituire elementi decisivi per escludere la particolare tenuità del fatto e per negare le attenuanti generiche.
  • La presenza di precedenti penali numerosi e specifici può legittimare il giudizio negativo sulla prognosi favorevole richiesta per la sospensione condizionale della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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