Cassazione Penale, Sentenza n. 24211/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/08/2021 che ha revocato, con decorrenza 20/09/2020, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa con ordinanza del 15/05/2019 (art. 47 L. 26/07/1975, n. 354) in relazione a pena per truffa e ricettazione. Il Tribunale ha motivato la revoca richiamando note dei Carabinieri (24/05/2021 e 03/07/2021) dalle quali risultano denunce a carico di Zaino per truffa e appropriazione indebita commesse nel 2020 (tra cui la riscossione di €4.000 per una presunta intermediazione immobiliare mai effettuata e la mancata restituzione di rate di un finanziamento acceso a nome della denunciante) e la violazione della prescrizione di permanenza domiciliare il 12/05/2020. Zaino ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione perché il suo comportamento in periodo di prova sarebbe stato irreprensibile, le dichiarazioni della presunta persona offesa non sarebbero state vagliate e — secondo il pubblico ministero — non emergerebbe ipotesi di reato, al massimo un inadempimento civile; (2) vizio di motivazione e illogicità della decorrenza scelta (20/09/2020), posto che il finanziamento per l'autovettura sarebbe stato attivato solo nel maggio 2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi che giustificano la revoca delle misure alternative (verifica della personalità e della evoluzione del soggetto anche in base a precedenti, pendenze e informazioni di polizia) e ha ritenuto plausibili le risultanze investigative e la valutazione negativa sul percorso di risocializzazione intrapreso da Zaino. La Corte ha inoltre ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sull'attendibilità delle denunce e ha richiamato la violazione della prescrizione di permanere in casa del 12/05/2020 come ulteriore elemento di gravità. Ha ritenuto congrua la decorrenza ex tunc della revoca dal giorno di intestazione del veicolo alla persona offesa (20/09/2020). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
L'art. 47 è richiamato quale norma che disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali; la Corte interpreta la misura come strumento di esecuzione esterna della pena riservato a soggetti per i quali, sulla base dell'osservazione della personalità e di altre informazioni (reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia), sia formulabile una prognosi ragionevole di reinserimento; tali elementi possono giustificare sia la concessione sia la revoca della misura.
Art. 616 codice di procedura penale
Norma che prevede la sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile; la Corte applica l'art. 616 c.p.p. per irrogare una ammenda di €3.000.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli)
Richiama il principio secondo cui il reato commesso è punto di partenza imprescindibile per la valutazione del beneficio e contribuisce agli elementi di conoscenza per la prognosi di reinserimento.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi)
Rileva l'importanza delle informazioni di polizia tra i mezzi di conoscenza utilizzabili dal Tribunale di sorveglianza nella valutazione dell'affidamento e della sua revoca.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo)
Affermato il criterio secondo cui per concedere o revocare benefici penitenziari occorre valutare anche il comportamento e la condizione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna, per verificare la presenza di segni di positiva evoluzione della personalità.
Massime di principio
- La revoca di un'affidamento in prova può fondarsi su nuove segnalazioni di comportamenti delittuosi emersi durante il periodo di prova; le denunce e le informative di polizia costituiscono elementi valutabili dal Tribunale di sorveglianza.
- In sede di legittimità è limitato il sindacato sulle valutazioni di fatto e di attendibilità delle dichiarazioni: contestare l'attendibilità delle denunce è difficoltoso se non si evidenziano vizi di fatto o di diritto nel processo decisionale del giudice di merito.
- Il comportamento del beneficiario durante il periodo di misura (comprese inosservanze di prescrizioni, come permanenza domiciliare) è elemento decisivo per valutare la prosecuzione o la revoca della misura alternativa.
- La decorrenza della revoca può essere fissata in modo retroattivo (ex tunc) alla data in cui il giudice ritiene concluso il fatto idoneo a compromettere la prognosi di reinserimento, purché la scelta sia adeguatamente motivata.
- Per resistere efficacemente a una revoca è necessario proporre prove concrete che smentiscano le segnalazioni di reato o dimostrino l'inesistenza di fatti penalmente rilevanti (es. documentazione sul perfezionamento di finanziamenti, ricevute, testimoni), oppure mettere in luce errori procedurali o valutazioni illogiche nel provvedimento di revoca.
- Il criterio di gradualità nell'erogazione dei benefici implica che la reiterazione o la continuità di condotte analoghe a quelle per cui si è stati condannati può giustificare la sospensione o revoca dei benefici anche se i nuovi fatti non sono ancora definiti con sentenza definitiva.
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