Cassazione Civile, Ordinanza n. 15875/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale che aveva dichiarato la risoluzione di una compravendita immobiliare tra una società a responsabilità limitata e un soggetto poi deceduto, disponendo anche il trasferimento dell’immobile in capo a quest’ultimo. Una socia della società, titolare del 70% del capitale, propose opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., deducendo che il lodo fosse frutto di dolo e collusione in suo danno. In appello l’opposizione fu respinta per difetto di legittimazione attiva, sul rilievo che il danno lamentato era solo indiretto, essendo la pretesa lesione riferibile al patrimonio sociale e non direttamente alla quota sociale. Con il ricorso per cassazione la socia dedusse violazione dell’art. 404 c.p.c. e dell’art. 2462 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel negarle la qualità di creditrice sociale: ella aveva infatti versato euro 160.000 alla società non come apporto di capitale, ma come finanziamento infruttifero da restituire, con conseguente legittimazione a proporre opposizione di terzo revocatoria. Denunciò anche vizio motivazionale per omessa considerazione decisiva della sua posizione di creditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto corretta l’esclusione della legittimazione fondata sulla sola qualità di socia, poiché il danno alla quota è solo riflesso rispetto al danno al patrimonio sociale; tuttavia ha censurato la Corte territoriale per non avere svolto alcun concreto accertamento sulla natura della dazione di euro 160.000, che poteva integrare un finanziamento soci idoneo a far sorgere un credito certo, rilevante ai fini dell’art. 404, comma 2, c.p.c. Occorre quindi verificare in fatto se il versamento fosse mutuo/finanziamento ovvero conferimento o apporto non restitutorio, perché solo nel primo caso la socia potrebbe essere qualificata come creditrice legittimata all’opposizione di terzo revocatoria.
Norme richiamate
l'opposizione di terzo revocatoria è proponibile dai creditori di una delle parti quando la decisione sia effetto di dolo o collusione in loro danno; per la legittimazione occorre la qualità effettiva di creditore al momento dell'impugnazione, non la sola allegazione di un credito eventuale o litigioso
l'opposizione di terzo è ricompresa tra i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale
viene richiamato il principio della separazione patrimoniale nelle società a responsabilità limitata, ma tale principio non basta di per sé a escludere la diversa qualità di creditore sociale, che va accertata in concreto in base alla natura della dazione di denaro effettuata dal socio
il finanziamento del socio può assumere natura di mutuo, con conseguente diritto alla restituzione nei termini convenuti
la postergazione legale dei finanziamenti dei soci non ne muta la natura di finanziamenti e non li riqualifica in conferimenti
richiamato insieme all'art. 2467 c.c. per la disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci
richiamato per i conferimenti e la loro collocazione nel capitale sociale
richiamato per la restituzione ai soci dei residui di liquidazione dopo il pagamento dei debiti sociali
richiamato per la riduzione del capitale reale per esuberanza
richiamato per distinguere il conferimento dal finanziamento del socio
invocato per il principio di determinatezza o determinabilità dell'oggetto negoziale quando si pretende un versamento destinato a futuro aumento di capitale
richiamato solo in relazione al deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- Ai fini dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., la qualità di creditore deve essere effettiva e attuale al momento della proposizione dell'impugnazione; non è sufficiente la mera allegazione di un credito eventuale o litigioso.
- La legittimazione del socio-creditore non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che il danno derivante dal giudicato colpisca il patrimonio sociale: occorre verificare se il socio abbia una posizione creditoria autonoma verso la società.
- Nelle società di capitali, la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio del socio comporta che il pregiudizio subito dalla società incide sulla quota del socio solo in via indiretta; tale danno riflesso, di regola, non è autonomamente risarcibile.
- La qualificazione delle somme versate dal socio alla società dipende dalla causa concreta dell'attribuzione e richiede un accertamento in fatto della volontà delle parti, delle risultanze contabili e di ogni altro elemento utile.
- Il versamento del socio può integrare un mutuo/finanziamento, un conferimento, un versamento in conto capitale o un apporto destinato a futuro aumento di capitale; a ciascuna figura corrispondono effetti diversi in tema di restituzione e di qualità di creditore.
- La postergazione dei finanziamenti soci non trasforma il finanziamento in conferimento: incide solo sull'ordine di soddisfazione del credito, non sulla sua esistenza.
- Per configurare un versamento in conto futuro aumento di capitale è necessaria una pattuizione chiara e inequivoca, con elementi sufficientemente specifici che rendano determinabile l'operazione programmata.
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