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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39384/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti da parti condominiali che avevano danneggiato un appartamento di proprietà di una condomina. In un precedente procedimento nunciatorio erano stati disposti lavori di ripristino e, successivamente, nel 1994 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo che riconosceva somme per i lavori interni e per il mancato utilizzo dell'immobile. Dopo la morte dell'originaria attrice, il giudizio fu proseguito dagli eredi. Il Tribunale aveva liquidato solo un modesto residuo, ritenendo assorbite dalla transazione gran parte delle pretese. In appello, però, uno dei coeredi ottenne un forte aumento del risarcimento, comprensivo di ulteriori danni da ripristino, di un danno da disagio esistenziale per il mancato godimento dell'abitazione e di spese per assistenza tecnica e legale stragiudiziale. Il condominio ricorse per cassazione con sei motivi: 1) denunciava che l'intero credito era stato liquidato in favore della sola coerede appellante, in violazione delle regole sulla partecipazione degli altri coeredi e sulla comunione ereditaria; 2) deduceva la violazione delle norme sulla comunione ereditaria; 3) contestava l'accertamento e la quantificazione dei danni da ripristino, sostenendo che fossero già stati risarciti con la transazione e che mancasse prova di ulteriori lavori; 4) lamentava ultrapetizione per avere la Corte d'appello liquidato un danno da mancato godimento per un periodo più ampio di quello domandato e comunque successivo alla transazione; 5) contestava, anche sotto il profilo della quantificazione, il criterio di liquidazione del danno da mancato godimento e la sua estensione temporale; 6) censurava la liquidazione delle spese stragiudiziali per lettere inviate da avvocati, ritenendola eccedente i limiti tariffari e non adeguatamente provata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi. Ha affermato che ciascun coerede può agire anche da solo per la riscossione dell'intero credito ereditario o della quota spettante, senza necessità di integrare il contraddittorio salvo il diverso interesse del debitore, e che la pronuncia spiega effetti verso tutte le parti interessate, restando estranei i rapporti interni tra coeredi. Quanto ai motivi sui danni, li ha dichiarati in parte inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e per mancata riferibilità alla ratio decidendi, in parte infondati perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che la transazione del 1994 copriva solo i danni già maturati e non anche gli aggravamenti successivi, derivanti dalla mancata integrale esecuzione dei lavori. Ha inoltre ribadito che il danno da mancato godimento dell'immobile può essere provato anche presuntivamente e liquidato equitativamente, con rivalutazione anno per anno trattandosi di debito di valore. È stato invece accolto il sesto motivo: la liquidazione delle spese stragiudiziali è stata ritenuta non conforme al principio secondo cui esse integrano danno emergente da provare e valutare secondo le tariffe forensi, con criterio ex ante e nel rispetto degli oneri di allegazione e prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale del coerede appellante; la Corte non ne fonda la decisione, ritenendo invece ammissibile l'azione del singolo coerede sull'intero credito ereditario

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione e al risarcimento dei danni successivi al primo grado; la Corte afferma che il risarcimento dei danni sopravvenuti è ammissibile quando dipende strettamente dalla domanda originaria e ha la stessa causa

  • art. 459 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla comunione ereditaria, ma ritenuto non ostativo all'azione del singolo coerede per l'intero credito

  • art. 727 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla divisione ereditaria; la Corte ribadisce che i crediti ereditari restano in comunione fino alla divisione

  • art. 757 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla comunione ereditaria; non impedisce al singolo coerede di agire per la riscossione del credito comune

  • art. 2697 c.c.

    la Corte precisa che la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non se valuta in modo non condiviso le prove raccolte

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non applicare la regola di giudizio sulle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce diversa attendibilità alle prove ritualmente acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice valuta una prova con un regime diverso da quello previsto dalla legge o disapplica il principio di libera valutazione senza base normativa

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    i motivi fondati su documenti e atti sono inammissibili se non ne viene riprodotto o indicato in modo specifico il contenuto rilevante

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o non calibrata su tale ratio è inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente un riesame complessivo delle prove; è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nella doglianza sulle spese e sui danni; la Corte conferma la risarcibilità del pregiudizio da fatto illecito nei limiti dell'accertamento di merito

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale criterio di liquidazione del danno aquiliano; consente la liquidazione equitativa del danno da mancato godimento e delle spese risarcibili nei limiti di prova e causalità

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra fatto dannoso e conseguenze risarcibili; il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa; il giudice può ricorrervi quando il danno sia certo nell'an debeatur ma non sia determinabile nel preciso ammontare

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per ultrapetizione; la Corte ritiene che la domanda sui danni successivi fosse comunque riconducibile alla pretesa originaria

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indica la decisione in camera di consiglio

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    citato anche in relazione agli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riguardo alla necessità di depositare e indicare specificamente i documenti posti a base del ricorso

  • art. 11 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese stragiudiziali per il computo delle spese generali

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere che la liquidazione delle spese stragiudiziali possa seguire automaticamente la nota spese processuale

  • D.M. 585/1994

    richiamato come tariffa per le prestazioni stragiudiziali, da applicare alla liquidazione del danno emergente per assistenza legale precontenziosa

Massime di principio

  • In tema di comunione ereditaria, ciascun coerede può agire singolarmente per la riscossione dell'intero credito del de cuius, senza necessità della partecipazione di tutti gli altri coeredi, salvo che il debitore dimostri un concreto interesse alla loro integrazione nel contraddittorio.
  • La pronuncia resa in un giudizio relativo a un credito ereditario spiega effetti nei confronti di tutte le parti interessate, ma i rapporti patrimoniali interni tra coeredi restano estranei e saranno regolati in sede di divisione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove, ma solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: è inammissibile il motivo che si fondi su documenti o prove senza indicarne puntualmente il contenuto rilevante e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente un nuovo esame del merito né una rivalutazione del materiale istruttorio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La transazione non copre automaticamente i danni successivi e ulteriori che derivino da un aggravamento dell'illecito o dalla mancata integrale esecuzione delle obbligazioni assunte, se tali danni non erano prevedibili o non risultavano compresi nell'accordo.
  • Il danno da mancato godimento di un immobile può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, usando criteri come il valore locativo, purché il pregiudizio sia certo nella sua esistenza e causalmente collegato al fatto illecito.
  • Nella liquidazione del danno da valore, il giudice deve tener conto della rivalutazione monetaria fino alla decisione, per assicurare l'effettiva reintegrazione patrimoniale del danneggiato.
  • Le spese di assistenza stragiudiziale costituiscono danno emergente risarcibile solo se effettivamente sostenute, provate e valutate secondo le tariffe professionali applicabili, con criterio ex ante sull'utilità dell'esborso rispetto all'esito ragionevolmente prevedibile della lite.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniTransazioneResponsabilità della PA
RamiSuccessioniProcesso civileContrattiResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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