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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17537/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro di 198 documenti qualificati come beni culturali (corpo del reato ai sensi dell'art. 518‑quater c.p.). Il ricorrente deduceva: mancanza di motivazione circa la loro qualificazione come beni culturali; contestava l'onere attribuitogli di provare la provenienza dai procedimenti di scarto; rilevava che alcune circolari e il d.l. 2034/1928 permettevano la cessione alla Croce Rossa di carte ritenute inutili; censurava l'uso, da parte del GIP, di istanze di rivendicazione o denunce successive al sequestro; sosteneva di non essere tenuto a presentare richiesta ex art. 63 d.lgs. 42/2004 perché i documenti non sarebbero beni culturali.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che elementi probatori (segnalazioni del Tribunale di Ravenna, l'archivisticità di numerosi documenti, parere della consulente D.ssa Carniatti e segnalazioni della Soprintendenza) comprovino l'appartenenza di larga parte dei documenti a serie archivistiche pubbliche. Il ricorrente non ha dimostrato la riconosciuta 'inutilità della ulteriore conservazione' da parte dell'amministrazione di provenienza, clausola necessaria per escludere la natura di bene culturale secondo l'art. 16 del d.l. 10/08/1928, n.2034; il Collegio ha applicato il principio della vicinanza della prova, attribuendo all'imputato l'onere di allegare prove della provenienza/autorità di scarto. Le doglianze relative all'asserita inesistenza di azioni di rivendicazione e alla mancata richiesta ex art. 63 d.lgs. 42/2004 sono state ritenute generiche o infondate. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche in caso di buona fede dell'acquirente, i documenti qualificati beni culturali non potrebbero essere restituiti per inalienabilità (richiamando art. 324, comma 7, c.p.p. e art. 164 d.lgs. 42/2004). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 518‑quater cod. pen.

    I documenti sequestrati sono stati qualificati come beni culturali riconducibili al corpo del reato; la qualificazione come bene culturale rende rilevante e giustificato il sequestro penale

  • d.l. 10 agosto 1928, n. 2034, art. 16

    per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931 tutte le carte e stampati delle amministrazioni dello stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonché la cosidetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana

    Per escludere l'applicazione della disciplina dei beni culturali sulla base di procedimenti di scarto è necessaria la prova che l'amministrazione di provenienza abbia legalmente riconosciuto l'inutilità della conservazione; tale prova grava su chi deduce l'esclusione (principio di vicinanza della prova)

  • art. 63 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dal ricorrente come requisite per l'eventuale domanda, ma il Collegio osserva che la mancata richiesta non esclude la natura di bene culturale; se si intende dimostrare lo scarto occorre produrre la relativa autorizzazione amministrativa

  • art. 164 d.lgs. 42/2004

    La qualificazione come bene culturale rende gli atti di alienazione nulli; la inalienabilità può impedire la restituzione anche al buon fede acquirente

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Previene la restituzione degli oggetti all'imputato quando gli stessi siano beni culturali inalienabili, anche in caso di proscioglimento o buona fede

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e può dar luogo al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende; il Collegio ha fissato equitativamente euro 3.000,00

Massime di principio

  • Quando si contesta il carattere di 'bene culturale' di documenti sequestrati, la parte che afferma l'esclusione dalla tutela (per es. per scarto/amministrativo riconoscimento di inutilità) deve fornire prove documentali dell'avvenuta autorizzazione/riconoscimento da parte dell'amministrazione di provenienza
  • La provenienza archivistica e la sussistenza di appartenenza a una serie archivistica completa costituiscono elementi forti a sostegno della natura pubblica e culturale dei documenti
  • Le consulenze tecniche e le segnalazioni da Soprintendenze o Tribunali archivistici hanno rilevanza probatoria significativa e la relativa valutazione è sindacabile solo in limiti ristretti in sede di legittimità cautelare
  • Le circolari o provvedimenti amministrativi generici (es. istruzioni storiche sulla cessione di materiali) non sostituiscono l'atto formale e specifico di scarto/cessione richiesto per escludere la qualità di bene culturale
  • Anche il buonafede dell'acquirente non consente automaticamente la restituzione di beni qualificati come inalienabili: la normativa sulla tutela dei beni culturali può prevalere sulla tutela del compratore
  • Prima di inserire o commercializzare pubblicamente materiali potenzialmente archivistici o provenienti da enti pubblici, è opportuno acquisire documentazione ufficiale che certifichi la titolarità e l'autorizzazione alla vendita per evitare il rischio di sequestro e conseguenze economiche

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