Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione riguardo agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse esteso l'aumento anche alla pena pecuniaria per reati satellite per i quali la legge prevedeva diversa specie di pena, violando il principio del favor rei e l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in caso di reati puniti con pene eterogenee, va rispettata la specie di pena prevista per ciascun reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e successivi orientamenti), la Corte ha affermato che, nel caso di continuazione tra reato base punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria e reato satellite punito con la sola pena detentiva, l'aumento per la continuazione deve essere disposto in relazione alla sola pena detentiva (applicando il criterio del cumulo "per moltiplicazione temperato" e il principio del favor rei). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando l'aumento della pena pecuniaria operato per le contravvenzioni di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 (per complessivi euro 300) e, ai sensi dell'art. 620, lett. f) c.p.p., ha rideterminato la pena in anni uno, mesi tre di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), art. 256 comma 3

    I reati indicati sono stati oggetto della condanna; nel caso specifico sono stati considerati reati 'satellite' e 'base' ai fini della continuazione.

  • d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), art. 255

    Le contravvenzioni richiamate prevedevano la sola pena detentiva; la Corte ha eliminato l'aumento pecuniario irrogato in continuazione per tali contravvenzioni, in ragione del rispetto della specie di pena.

  • codice penale, art. 81

    Richiama il limite quantitativo e qualitativo dell'aumento in caso di continuazione (la pena per la continuazione non può essere superiore a quella applicabile in caso di concorso materiale), fondamento del principio che impone rispetto anche della specie di pena per i reati satellite.

  • codice penale, art. 76

    Stabilisce che le pene detentive e quelle pecuniarie restano distinte ad ogni effetto giuridico; la Corte lo ha richiamato per sostenere il divieto di trasformare automaticamente la specie di pena dei reati satellite.

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma richiamata nella motivazione originaria per la diminuzione di pena rispetto a una delle imputazioni; citata nel contesto della determinazione complessiva delle pene.

  • codice di procedura penale, art. 620, lett. f)

    Autorizza la Corte di cassazione ad annullare e rideterminare la pena senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito; qui applicata per rideterminare la pena eliminando l'aumento illecito della componente pecuniaria.

Massime di principio

  • Quando più reati sono posti in continuazione e le pene previste sono eterogenee (detentive e pecuniarie), va applicato il criterio del cumulo 'per moltiplicazione temperato': si aumenta la pena base (quella prevista per il reato più grave) ma va comunque rispettata la specie di pena prevista per i reati satellite (principio del favor rei).
  • Se il reato base è punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria e il reato satellite con la sola pena detentiva, l'aumento per continuazione deve essere operato solo sulla componente detentiva, non sulla componente pecuniaria.
  • L'art. 81 c.p., letto insieme all'art. 76 c.p., impone limiti sia quantitativi che qualitativi all'aumento in continuazione: non solo non superare la pena che deriverebbe dal concorso materiale, ma altresì rispettare la specie della sanzione prevista per ciascun reato.
  • In caso di motivazione insufficiente riguardo alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione (es. omissione di risposta a specifiche doglianze sull'applicazione degli aumenti), è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
  • La Corte di cassazione, quando la rettifica riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non richiede nuovi accertamenti di fatto, può annullare limitatamente alla parte sanzionatoria e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.