Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: si deducevano vizi di motivazione e carenza di gravità indiziaria in relazione ai reati-fine di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) contestati in vari capi; si censurava la qualificazione di Laratta come "organizzatore" dell'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), la mancata riqualificazione delle condotte ai fini della distinzione tra spaccio e consumo personale, l'insufficiente motivazione su singoli capi (es. capi 68), 203), 204), 245)), la mancata verifica delle condizioni per la riqualificazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e l'assenza di esigenze cautelari attuali (reiterazione e pericolosità) considerato il tempo trascorso dagli episodi (2022). Il ricorso era articolato in cinque motivi di cassazione e contestava violazioni di norme di procedura penale (art. 606, primo comma lett. b) ed e), artt. 125, 123 comma 3, 273, 274 e 275 c.p.p.) e di normativa sostanziale (art. 73 d.P.R. 309/1990; artt. 2,4,7 L. n. 895/1967).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione relativa alla gravità indiziaria dei reati-fine non era stata sollevata nel giudizio di riesame e quindi non devoluta al Tribunale, con conseguente preclusione in sede di legittimità. Gli altri motivi (contestazione della qualificazione associativa e del ruolo di organizzatore) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi, precisi e concordanti indizi sulla base di intercettazioni, sequestri, arresti e dichiarazioni di collaboratore; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ruolo di organizzatore può sussistere anche in posizione non al vertice e che i reati-fine ripetuti possono costituire indici sintomatici dell'associazione. Il motivo sulla riqualificazione ex art. 74, comma 6 è inammissibile o aspecifico. Il motivo sulle esigenze cautelari è manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame, che ha richiamato la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. e ha motivato l'attualità del pericolo di recidiva. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti del controllo in cassazione: la Corte verifica vizi di legittimità e manifesta illogicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti né riformulare valutazioni probatorie di merito
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nei profili di devoluzione della questione al giudice di riesame; sottolinea l'onere di specificare le doglianze nel giudizio di riesame
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda la gravità indiziaria; la Corte ha valutato che la ricostruzione del Tribunale del riesame non presenta manifesta illogicità
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui reati di traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che i reati-fine, se ripetuti e contestuali ad altri elementi probatori, possano concorrere a fondare gravi indizi per l'associazione
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto che la prevista riqualificazione non fosse stata provata né adeguatamente contestata in sede di riesame
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione relativa sulle esigenze cautelari nel caso di reati puniti con pena elevata: richiamata dal Tribunale del riesame e condivisa dalla Cassazione come elemento argomentativo tra quelli che giustificano la custodia cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza delle esigenze cautelari, compresa la reiterazione
art. 123 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti per la custodia cautelare e al controllo in sede di legittimità; la censura sulla attualità delle esigenze cautelari è stata ritenuta infondata
art. 110 cod. pen.
Richiamato tra le norme menzionate nella impugnazione (concorso di persone nel reato); non ha inciso sulla decisione della Corte
Legge n. 895/1967
Norme richiamate rispetto ad alcune rubriche di reato menzionate nel ricorso; non decisive per la cassazione che si è limitata a verificare la congruità motivazionale del riesame
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il ricorrente deve specificare e devolvere al giudice tutte le doglianze che intende proporre in cassazione; questioni non sollevate al riesame risultano inammissibili in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non può rivedere i fatti né rideterminare il valore probatorio delle fonti: il suo controllo è limitato a vizi di diritto, carenza o manifesta illogicità della motivazione.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la qualificazione di 'organizzatore' può essere riconosciuta anche a chi agisca in posizione inferiore rispetto al vertice, purché emerga un ruolo di coordinamento o gestione di attività strategiche (approvvigionamento, ripartizione delle piazze, gestione dei pagamenti).
- La ripetuta commissione di reati-fine e la partecipazione con modalità significative possono costituire indici sintomatici dell'esistenza di un'associazione; tali indizi possono essere superati solo con prova contraria concreta.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari occorre fornire elementi concreti che smentiscano l'attualità del pericolo (es. prova di inattualità, cambiamento di comportamento, elementi di segno positivo); il mero 'tempo silente' non è automaticamente sufficiente.
- Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione e sulla qualificazione giuridica sono destinate a fallire: la difesa deve indicare passaggi motivazionali specifici e contestazioni puntuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17522/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →