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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: si deducevano vizi di motivazione e carenza di gravità indiziaria in relazione ai reati-fine di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) contestati in vari capi; si censurava la qualificazione di Laratta come "organizzatore" dell'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), la mancata riqualificazione delle condotte ai fini della distinzione tra spaccio e consumo personale, l'insufficiente motivazione su singoli capi (es. capi 68), 203), 204), 245)), la mancata verifica delle condizioni per la riqualificazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e l'assenza di esigenze cautelari attuali (reiterazione e pericolosità) considerato il tempo trascorso dagli episodi (2022). Il ricorso era articolato in cinque motivi di cassazione e contestava violazioni di norme di procedura penale (art. 606, primo comma lett. b) ed e), artt. 125, 123 comma 3, 273, 274 e 275 c.p.p.) e di normativa sostanziale (art. 73 d.P.R. 309/1990; artt. 2,4,7 L. n. 895/1967).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione relativa alla gravità indiziaria dei reati-fine non era stata sollevata nel giudizio di riesame e quindi non devoluta al Tribunale, con conseguente preclusione in sede di legittimità. Gli altri motivi (contestazione della qualificazione associativa e del ruolo di organizzatore) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi, precisi e concordanti indizi sulla base di intercettazioni, sequestri, arresti e dichiarazioni di collaboratore; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ruolo di organizzatore può sussistere anche in posizione non al vertice e che i reati-fine ripetuti possono costituire indici sintomatici dell'associazione. Il motivo sulla riqualificazione ex art. 74, comma 6 è inammissibile o aspecifico. Il motivo sulle esigenze cautelari è manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame, che ha richiamato la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. e ha motivato l'attualità del pericolo di recidiva. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti del controllo in cassazione: la Corte verifica vizi di legittimità e manifesta illogicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti né riformulare valutazioni probatorie di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nei profili di devoluzione della questione al giudice di riesame; sottolinea l'onere di specificare le doglianze nel giudizio di riesame

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda la gravità indiziaria; la Corte ha valutato che la ricostruzione del Tribunale del riesame non presenta manifesta illogicità

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati di traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che i reati-fine, se ripetuti e contestuali ad altri elementi probatori, possano concorrere a fondare gravi indizi per l'associazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto che la prevista riqualificazione non fosse stata provata né adeguatamente contestata in sede di riesame

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa sulle esigenze cautelari nel caso di reati puniti con pena elevata: richiamata dal Tribunale del riesame e condivisa dalla Cassazione come elemento argomentativo tra quelli che giustificano la custodia cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza delle esigenze cautelari, compresa la reiterazione

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti per la custodia cautelare e al controllo in sede di legittimità; la censura sulla attualità delle esigenze cautelari è stata ritenuta infondata

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le norme menzionate nella impugnazione (concorso di persone nel reato); non ha inciso sulla decisione della Corte

  • Legge n. 895/1967

    Norme richiamate rispetto ad alcune rubriche di reato menzionate nel ricorso; non decisive per la cassazione che si è limitata a verificare la congruità motivazionale del riesame

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare il ricorrente deve specificare e devolvere al giudice tutte le doglianze che intende proporre in cassazione; questioni non sollevate al riesame risultano inammissibili in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere i fatti né rideterminare il valore probatorio delle fonti: il suo controllo è limitato a vizi di diritto, carenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la qualificazione di 'organizzatore' può essere riconosciuta anche a chi agisca in posizione inferiore rispetto al vertice, purché emerga un ruolo di coordinamento o gestione di attività strategiche (approvvigionamento, ripartizione delle piazze, gestione dei pagamenti).
  • La ripetuta commissione di reati-fine e la partecipazione con modalità significative possono costituire indici sintomatici dell'esistenza di un'associazione; tali indizi possono essere superati solo con prova contraria concreta.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari occorre fornire elementi concreti che smentiscano l'attualità del pericolo (es. prova di inattualità, cambiamento di comportamento, elementi di segno positivo); il mero 'tempo silente' non è automaticamente sufficiente.
  • Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione e sulla qualificazione giuridica sono destinate a fallire: la difesa deve indicare passaggi motivazionali specifici e contestazioni puntuali.

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