Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello cautelare contro il diniego di dissequestro di Euro 300.000,00 vincolati alla società CILS; la somma era stata sequestrata con decreto del 14/03/2023 contestando l'indebita compensazione di un credito d'imposta 'Formazione 4.0' di Euro 300.000,00, in relazione a presunte false attestazioni di formazione del personale e documentazione falsa predisposta da coindagati. La ricorrente deduceva carenza di motivazione circa il fumus commissi delicti e del periculum in mora, lamentando che il provvedimento impugnato non individuava elementi specifici a collegare la società e la sua rappresentante al meccanismo criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il secondo) e ha annullato l'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di Salerno, pur avendo descritto il quadro generale dell'attività criminosa (gruppo organizzato che creava crediti d'imposta 4.0 tramite due società Tax and Legal Advisor), non ha fornito alcuna motivazione circa il concreto coinvolgimento della società CILS e della Stefanelli, che non vengono neppure menzionate nel provvedimento. La cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto, imponendo che il giudice di merito espliciti se e in che modo gli elementi acquisiti configurino il fumus commissi delicti nei confronti della ricorrente. Non è stata decisa la fondatezza delle contestazioni sostanziali, ma solo la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
artt. 110 e 81 cod. pen.
Richiamati tra i capi di imputazione per configurare partecipazione e concorso di persone nel reato; la Corte non entra nel merito probatorio ma richiede che il giudice di merito colleghi specificamente la ricorrente al contributo contestato.
art. 483 cod. pen.
Norma sulla falsità in atti: contestata l'utilizzazione di documentazione falsa per attestare formazione inesistente, elemento centrale per valutare il fumus commissi delicti.
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000
Rilevante per la contestazione di dichiarazioni mendaci in documenti amministrativi; utilizzata nel quadro delle falsificazioni che avrebbero consentito l'accesso al credito d'imposta.
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma del codice tributario/penale richiamata tra le fattispecie rilevanti per il reato fiscale relativo all'indebita compensazione di crediti; la Corte richiede che il giudice colleghi i fatti alla posizione della ricorrente.
Legge n.205/2017 (credito d'imposta '4.0')
Norma che ha istituito il credito d'imposta per formazione 4.0, oggetto dell'allegata utilizzazione indebita; il caso riguarda l'artificiosa creazione di tali crediti.
Principio del fumus commissi delicti e del periculum in mora (giurisprudenza sulle misure cautelari patrimoniali)
Concetti di diritto cautelare applicati: per disporre un sequestro preventivo occorre motivare sia il fumus (esistenza di indizi significativi riferiti specificamente all'indagato) sia il periculum in mora; la Corte ha censurato la mancanza di motivazione individualizzata sul fumus rispetto alla ricorrente.
Massime di principio
- Per disporre o confermare un sequestro preventivo patrimoniale il giudice deve indicare elementi specifici e individualizzati che colleghino direttamente l'indagato all'attività criminosa (fumus commissi delicti); la mera ricostruzione di un quadro generale non è sufficiente.
- La carenza di motivazione circa il coinvolgimento concreto di una persona o società comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame: il giudice di merito dovrà esplicitare i ragionamenti e i dati che giustificano la misura cautelare.
- Il periculum in mora (necessità della misura cautelare) deve essere motivato nel decreto di sequestro; se manca tale motivazione il punto può essere censurato anche in sede di cassazione quando l'integrazione sia impossibile o non consentita.
- Il giudice non può sopperire a carenze motivazionali gravi con argomentazioni integrate ex post: se la decisione non mostra il requisito minimo di individualizzazione degli indizi, la Corte superiore ordinerà il rinvio.
- Nelle indagini su indebite compensazioni di crediti fiscali occorre documentare i collegamenti oggettivi tra i beneficiari dei crediti e gli autori della documentazione falsa (rapporti contrattuali, flussi finanziari, comunicazioni/intermediazioni), al fine di fondare il fumus rispetto al singolo indagato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17522/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →