Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur confermando la gravità indiziaria a suo carico per la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990, capo 1), aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo di ricorso denunciava la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al capo 1, chiedendo che la valutazione degli elementi probatori fosse ritenuta infondata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza di adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato, senza poter riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove. La Corte ha giudicato congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva considerato numerose risultanze indiziarie (captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, localizzazioni GPS, perquisizioni e sequestri, dichiarazioni di un collaboratore di giustizia) dimostrative della partecipazione della ricorrente all'associazione e del suo ruolo stabile nel canale di spaccio insieme al marito. Confermata anche l'applicabilità dell'art. 275 c.p.p. (sostituzione della misura) in considerazione della presenza di prole infraseienne. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che per la configurabilità della partecipazione sia sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare insieme ad almeno altre due persone, non la conoscenza di tutti gli associati.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riguarda i reati 'fine' (illeciti traffici di stupefacenti); nella vicenda gli elementi indizianti relativi ai reati ex art. 73 sono stati considerati coerenti con la partecipazione al sodalizio.
Norma sulle misure cautelari personali; richiamata per la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (art. 275, comma 4) alla luce della presenza di prole infraseienne e della valutazione delle esigenze cautelari.
cod. proc. pen., art. 273 (comma ibis) e art. 192
Richiamate le regole sul grado di prova in sede cautelare: la Corte sottolinea che, per l'adozione della misura cautelare, è sufficiente un quadro di 'qualificata probabilità' (gravità indiziaria) e che non si richiede la precisione e concordanza degli indizi prevista dall'art. 192, comma 2, per il giudizio di merito.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso contro misure cautelari è ammissibile quando denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; tuttavia non è ammesso per ottenere una diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione: non è consentito chiedere alla Corte di rivedere i fatti o rivalutare le prove.
- In sede cautelare la nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' richiede un livello di probabilità qualificata inferiore rispetto a quanto richiesto per la condanna, perciò elementi come intercettazioni, pedinamenti, localizzazioni GPS, sequestri e dichiarazioni di collaboratori possono essere ritenuti sufficienti se logicamente collegati.
- La verifica della Corte di legittimità si limita a controllare che il giudice del riesame abbia esposto ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità evidenti; non è consentita una rivalutazione probatoria sostanziale.
- Per i reati associativi (art. 74 DPR 309/1990) non è necessario dimostrare la conoscenza di tutti i membri dell'associazione: è sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare all'organizzazione con almeno altre due persone.
- Fattori personali (es. presenza di prole infraseienne) possono giustificare, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive come gli arresti domiciliari, se le esigenze cautelari non risultano di eccezionale rilevanza.
- Nelle impugnazioni cautelari sia il difensore che il giudice devono focalizzarsi sulla chiarezza e sulla logicità dell'argomentazione del provvedimento impugnato: carenze evidenti nella motivazione sono l'unica via percorribile per ottenere l'accoglimento in Cassazione.
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