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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34921/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 24 settembre 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per calunnia, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinato la pena. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, ma il testo non specifica i singoli motivi né i fatti concreti oggetto della contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che riproponeva, peraltro in termini marcatamente generici, questioni già adeguatamente vagliate e disattese in merito. Ha ritenuto le argomentazioni della sentenza impugnata giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, tanto sulla responsabilità per calunnia quanto sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. Ha dato atto delle conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la statuizione finale completa relativa a spese o somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    in relazione alla ritenuta sussistenza dei costituti fondanti il giudizio di responsabilità per la calunnia ascritta al ricorrente

    La Corte conferma l’esito del giudizio di merito sulla responsabilità per calunnia, giudicandone adeguata la motivazione rispetto alle censure riproposte.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, soprattutto quando le doglianze sono formulate in termini genericamente assertivi e la motivazione impugnata risulta giuridicamente corretta, pertinente, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La verifica di legittimità può confermare la tenuta della motivazione di merito anche quanto alla responsabilità per il reato contestato, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, quando le relative censure non evidenziano vizi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

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