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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31542/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto, nella qualità di fideiussore di una società debitrice, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui la banca gli chiedeva il pagamento di oltre un milione di euro in forza di una serie di fideiussioni rilasciate nel tempo. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, dichiarando la nullità della clausola di sopravvivenza contenuta nell'ultima fideiussione del 2014 perché riproduttiva dello schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, ma confermando per il resto il rigetto dell'opposizione. In cassazione il fideiussore ha dedotto: omessa pronuncia sulle nullità anche delle fideiussioni precedenti; omesso esame e vizio motivazionale sulla disciplina antitrust e sulla clausola di sopravvivenza; violazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. per avere la Corte ritenuto la nullità solo parziale; violazione delle norme sul decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta; omesso esame della mala fede della banca; motivazione apparente sulla clausola solve et repete; omesso esame della nullità delle clausole del rapporto di conto corrente sottostante; e erronea regolazione delle spese di lite nonostante l'accoglimento parziale dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di appello, pur senza statuire espressamente sulle precedenti fideiussioni, aveva implicitamente escluso la loro attualità per effetto della sostituzione con la garanzia del 2014. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo, rispettivamente perché le censure motivazionali non superavano il limite del "minimo costituzionale" e la preclusione della doppia conforme, e perché la questione sulla prova scritta per il decreto ingiuntivo era nuova e non trattata nei gradi di merito. Ha rigettato il terzo motivo chiarendo che la nullità parziale del contratto è esclusa anche quando il contratto sarebbe stato comunque concluso senza la clausola nulla. Ha respinto il quinto, sesto e settimo motivo osservando che la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e coerente, che la clausola solve et repete non altera la causa tipica della fideiussione e che la questione della nullità del rapporto sottostante non era utile a scardinare la decisione. Infine ha rigettato l'ottavo motivo sulle spese, affermando che, in caso di riforma solo parziale della sentenza impugnata, il giudice deve regolare le spese secondo una valutazione globale della soccombenza, potendo considerare ancora soccombente la parte che ottenga un risultato sostanzialmente irrilevante. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione è stata adottata per difetto di difesa della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa fatta valere e ne comporta il rigetto implicito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza della preclusione della doppia conforme e se non vengono indicate le diverse rationes di fatto delle sentenze di merito.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di singole clausole non travolge necessariamente l'intero contratto: ciò accade solo se la clausola nulla è essenziale oppure se risulta che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 1419 c.c. per escludere la nullità totale della fideiussione, non ricorrendo una sostituzione automatica idonea a colpire l'intero negozio.

  • art. 633, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La censura sulla mancanza di prova scritta non è proponibile in cassazione se la questione non è stata trattata in appello e non risulta ritualmente introdotta nel merito.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 633 c.p.c. per il procedimento monitorio, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Opera la preclusione al vizio motivazionale quando vi è doppia conforme di merito, salvo specifico assolvimento dell'onere di allegazione sulle differenti rationes decisorie.

  • artt. 91, primo comma, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La regolazione delle spese deve seguire l'esito complessivo della lite; il parziale accoglimento di un motivo non impedisce la condanna alle spese se la parte resta sostanzialmente soccombente.

  • art. 118, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per il requisito motivazionale della sentenza sulle spese; la motivazione è ritenuta sufficiente se rende comprensibile il criterio della soccombenza globale.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, pur senza affrontare espressamente una domanda o eccezione, adotta una decisione logicamente incompatibile con essa, realizzandone il rigetto implicito.
  • Il vizio di motivazione in cassazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale: non è censurabile la motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti la censura è preclusa.
  • Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio e non rilevabili d'ufficio; grava sul ricorrente l'onere di dimostrare dove e quando le abbia sollevate.
  • La nullità di una clausola contrattuale non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto: occorre verificare se la clausola sia sostituibile o se il contratto sarebbe stato comunque concluso senza di essa.
  • La clausola solve et repete in una fideiussione, che limita le eccezioni opponibili dal garante, non altera di per sé la causa tipica della garanzia e non determina automaticamente la nullità dell'intero negozio.
  • Nel regolamento delle spese di lite, quando la sentenza di appello è riformata solo parzialmente, il giudice deve valutare la soccombenza in modo unitario e globale, potendo porre le spese a carico della parte che risulti sostanzialmente soccombente nonostante un accoglimento solo marginale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniDecreto ingiuntivoMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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