Cassazione Civile, Ordinanza n. 28119/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di un geometra a una cartella esattoriale relativa alla contribuzione minima dovuta alla Cassa di previdenza dei geometri per l'anno 2014. Il giudice d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto dovuta l'iscrizione alla Cassa e il pagamento del contributo minimo sulla base dell'iscrizione all'albo professionale e della qualità del ricorrente di amministratore unico, socio e direttore tecnico di una s.r.l. operante nel settore delle costruzioni. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 22 della legge n. 773/1982, sostenendo che lo statuto della Cassa, quale fonte secondaria, non potrebbe derogare ai requisiti legali di iscrizione e che sarebbe comunque necessaria l'esercizio continuativo della libera professione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inattività della società e la mancanza di redditività, che avrebbero escluso la continuità dell'attività professionale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in tema di casse previdenziali privatizzate, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento del contributo minimo è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; non rilevano la occasionalità dell'esercizio della professione né la mancata produzione di reddito. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della Cassa e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; non ha provveduto sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare la violazione di legge relativa ai requisiti di iscrizione alla Cassa
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 22 legge 20 ottobre 1982, n. 773
richiamato dal ricorrente come norma che richiederebbe l'esercizio continuativo della libera professione per l'iscrizione alla Cassa
art. 5 dello Statuto della Cassa
"Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità e di esclusività, la libera professione"
considerato dalla Corte come norma applicabile che collega l'obbligo di iscrizione all'iscrizione all'albo e ammette l'esercizio anche non continuativo né esclusivo
art. 3, comma 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato nel testo statutario quale base del procedimento di approvazione delle delibere regolamentari della Cassa
indicata come quadro normativo cui il regolamento della Cassa si è conformato per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti
richiamato per la proposta definita in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento della contribuzione minima, può essere sufficiente l'iscrizione all'albo professionale prevista dal regolamento della Cassa, quando tale disciplina sia coerente con il quadro legislativo di settore.
- L'occasionalità dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo minimo se il regolamento della Cassa collega tale obbligo alla sola iscrizione all'albo.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non è fondato quando il fatto dedotto non è idoneo, in presenza della disciplina applicabile, a incidere sul criterio giuridico che determina l'obbligo contributivo.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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