Cassazione Penale, Sentenza n. 46929/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità e vizio del processo: mancata consegna e omessa valutazione di un DVD ritenuto probatorio; nullità dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. per informazioni incomplete nel formulario; violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; errata applicazione dell'art. 316-bis c.p. (malversazione). In sostanza, il ricorrente contestava la sussistenza del reato sostenendo che le somme erogate fossero atti di liberalità o retribuzioni legittime, denunciava carenza di motivazione e chiedeva comunque la riduzione della pena o il proscioglimento per difetto di querela rispetto ad ipotesi alternative (appropriazione indebita, truffa).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il processo si fosse svolto con rito abbreviato, il che limita le censure sulla genericità dell'imputazione; non risulta una tempestiva eccezione sulla mancata consegna del DVD e le deduzioni in Cassazione erano generiche o di merito, non idonee a scalfire la motivazione della Corte territoriale. La sentenza di merito, avvalorata dal G.u.p., aveva ricostruito elementi convergenti (dichiarazioni dei coinvolti, tempi e modalità delle retrocessioni) idonei a provare un accordo per la retrocessione di parte delle somme e quindi la malversazione. Confermata la condanna per il delitto ex art. 316-bis c.p., la confisca del profitto pari a euro 3.600,00 e l'imposizione al ricorrente delle spese processuali nonché del pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare il reato di malversazione: la Corte ha ritenuto che le somme vincolate al finanziamento del progetto fossero state "distratte" in virtù di un accordo originario di retrocessione e che il profitto così ricavato (evidenziato nelle retrocessioni effettivamente avvenute) fosse soggetto a confisca
Richiamata rispetto all'avviso di conclusione indagini: il ricorrente deduceva vizi formali (assenza del DVD e indicazioni errate), ma la Corte ha ritenuto che, nel contesto del rito abbreviato e per mancata tempestiva eccezione, tali censure non fossero decisive e non comportassero l'annullamento
Riferimento alle censure processuali sollevate dal ricorrente (sulla valutazione della prova); la Corte ha ritenuto le doglianze genericamente rivolte al merito e non fondate per i limiti del sindacato in Cassazione
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme che il ricorrente invoca per vizi di motivazione e valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto le censure non ammissibili o insufficientemente specifiche in sede di legittimità
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (misure emergenziali prorogate); la Corte ha osservato che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disciplina
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la possibilità di censurare la genericità dell'imputazione in sede di legittimità è fortemente limitata: molte eccezioni devono essere sollevate tempestivamente e sono precluse dalla scelta del rito
- La mancata tempestiva eccezione processuale (es. sulla mancata consegna di un supporto probatorio) comporta in genere l'inammissibilità o la genericità della censura successiva in Cassazione
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e riguardare vizi di diritto o di motivazione rilevabili autonomamente; riproporre deduzioni di merito già valutate dalla Corte territoriale è inadeguato
- La motivazione di merito basata su dichiarazioni convergenti e sulla valutazione della credibilità dei testimoni può efficacemente sostenere la configurazione di reati come la malversazione quando risulta un accordo per la retrocessione di somme vincolate
- La qualificazione giuridica del fatto (es. malversazione vs appropriazione indebita o truffa) dipende dalla ricostruzione dei rapporti giuridici e delle finalità delle somme: l'esistenza di un "patto" per la retrocessione verso destinatari determina la sottrazione della destinazione prevista
- Le richieste riguardanti la misura della pena o la sostituzione con pena pecuniaria sono, salvo profili di diritto specifici, questioni di merito non decisamente sindacabili in Cassazione se motivate secondo i criteri di legge
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