Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, ma l'unico motivo dedotto è stato ritenuto intrinsecamente generico: mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e mancavano correlati riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, oggetto della conferma di condanna nei precedenti gradi di giudizio.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione, oltre a un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La mera genericità del motivo di ricorso, priva di riferimenti congrui alla sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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