Cassazione Penale, Sentenza n. 42332/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per diffamazione aggravata tramite manifesti murari. Due motivi: (1) nullità della notifica del verbale dell'udienza del 07/12/2016 (contestazione sull'esecuzione della notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. a causa di "temporanea assenza" dell'imputato); (2) erronea applicazione degli artt. 595 e 51 c.p. e mancata valutazione della scriminante perché l'imputato aveva preventivamente denunciato i fatti alla Procura e dunque avrebbe operato in assenza di animus diffamandi e per segnalare presunta inerzia delle autorità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la notifica fosse nulla: la temporanea assenza dell'imputato al domicilio dichiarato, accertata tramite ripetuti tentativi e contatti telefonici, legittima la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., richiamando le Sezioni Unite (n. 58120/2017). Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la scriminante dell'art. 51 c.p. perché i fatti denunciati nei manifesti erano risultate inesatte (il procedimento a carico della persona offesa era stato archiviato e le autorizzazioni ritenute regolari) e la plateale esposizione costituiva attacco gratuito alla reputazione; le deduzioni sulla mancata istruttoria sono circostanze di merito non adeguatamente specificate in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La temporanea assenza dell'imputato al domicilio dichiarato legittima la notificazione presso il difensore senza che sia necessaria una indagine sull'irreperibilità; il giudice ha ritenuto regolare la notifica atteso il verbale dei carabinieri che documenta ripetuti tentativi e assenza di persone idonee a ricevere l'atto
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
I manifesti erano oggettivamente idonei a ledere la reputazione; la valutazione della veridicità delle affermazioni è di merito e i giudici hanno ritenuto non vere le dichiarazioni presenti nei manifesti
art. 51 cod. pen. (scriminante)
La scriminante non è applicabile quando le asserzioni non risultano veritiere o non pertinenti: la Corte ha escluso la scriminante perché le indagini a seguito della denuncia non hanno dato ragione all'imputato
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod.)
Riferimento alla disciplina processuale sulla requisitoria scritta e sulla facoltà/obbligo di discussione orale durante il periodo emergenziale; utilizzata per la procedura di requisitoria scritta in Cassazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e ritenuto inammissibile per carenze di specificità e per infondatezza
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (giurisprudenza)
Richiamata per confermare che la temporanea assenza integra il presupposto per la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida anche se l'imputato è temporaneamente assente dal domicilio dichiarato purché il verbale documenti tentativi concreti di reperimento; non è sempre necessaria una dichiarazione di irreperibilità.
- La scriminante della verità o dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) richiede che le affermazioni siano sostanzialmente veritiere o pertinenti: una denuncia preventiva non autorizza pubbliche accuse difamatorie se le indagini danno esito contrario.
- In Cassazione le censure di fatto (mancanza di accertamenti, inesattezza delle contestazioni di merito) sono inammissibili o inefficaci se non specificamente e dettagliatamente dedotte e documentate; la Corte non riesamina il merito arbitrariamente.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese di giudizio di legittimità e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, anche ammende forfettarie.
- Quando l'imputato fonda la propria difesa su esiti di procedimenti amministrativi o penali precedenti, è necessario che tali esiti siano esplicitamente e documentalmente riferiti in modo da consentire alla Corte di valutare la veridicità delle affermazioni difensive.
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