Cassazione Civile, Ordinanza n. 04172/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro promosso da una collaboratrice scolastica assunta ripetutamente a tempo determinato dal 21 febbraio 2000 fino all'immissione in ruolo dall'1 settembre 2010, che aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento dell'integrale computo dell'anzianità maturata nel periodo di precariato ai fini della progressione stipendiale del personale di ruolo, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato il merito ma aveva compensato integralmente le spese di lite del grado, richiamando la complessità delle questioni giuridiche e il sopravvenuto intervento della giurisprudenza di legittimità. La ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 4, commi 1 e 5, del D.M. n. 55/2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché priva di adeguata motivazione, non sorretta da ragioni realmente "gravi ed eccezionali", e comunque contraria al criterio della soccombenza, anche alla luce del fatto che il diritto era stato già riconosciuto in giurisprudenza e che le tesi ministeriali erano infondate anche secondo il diritto eurounitario. In memoria ha inoltre chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale, istanza respinta dal Primo Presidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese fosse sufficiente e non illogica: la complessità delle questioni trattate e il fatto che la giurisprudenza di legittimità decisiva fosse intervenuta nel corso del giudizio di appello integravano ragioni idonee a giustificare la compensazione secondo l'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato a verificare l'assenza di ragioni erronee o illogiche e non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione di legge dedotta nel motivo
La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge in relazione alla statuizione sulle spese.
Invocato dalla ricorrente come parametro del criterio della soccombenza; la Corte non ha ritenuto violato tale articolo, poiché la compensazione è stata giudicata legittima nei limiti consentiti dalla legge.
La compensazione delle spese è ammissibile, oltre che in caso di soccombenza reciproca, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, entro i limiti delle ipotesi tipizzate e secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese; non è stato ravvisato un vizio della decisione impugnata.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati a sostegno della doglianza sulla compensazione delle spese e sulla motivazione, ma non ritenuti violati.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le modifiche introdotte sono state richiamate come disciplina applicabile ratione temporis alla regolazione delle spese.
Corte cost. n. 77 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate.
Corte cost. n. 157 del 2014
Richiamata per il principio secondo cui il sindacato sulla compensazione è una verifica "in negativo", non essendo indefettibile la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, in caso di soccombenza totale o non reciproca, è legittima solo quando la motivazione individui gravi ed eccezionali ragioni riconducibili ai casi previsti dall'art. 92 c.p.c. come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale.
- Le ragioni addotte per compensare le spese devono essere esplicitate in sentenza e devono risultare concrete, non illogiche e non erronee; il controllo di legittimità si limita a verificare in negativo che la decisione non sia sorretta da giustificazioni irragionevoli.
- La complessità della questione giuridica e l'intervento, nel corso del giudizio, di un orientamento di legittimità risolutivo possono costituire gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito sulla compensazione delle spese, se la motivazione è coerente con dati di fatto reali e giuridicamente apprezzabili.
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