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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07189/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'uccisione di un congiunto, convenendo in giudizio sia l'autore del fatto sia il Ministero dell'Interno - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione tardiva, ritenendo che il termine breve di trenta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. fosse decorso dalla notificazione della sentenza effettuata al Ministero. Con il ricorso per cassazione le appellanti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. sostenendo, in sintesi, che: il Ministero fosse parte solo limitatamente evocata per finalità attinenti al Fondo, senza essere destinatario di una vera domanda; il Ministero non avesse un autonomo potere di impugnazione, difettando la bilateralità sincronica della notifica della sentenza; il capo della sentenza impugnata non fosse riferibile al Ministero, ma solo al coobbligato autore del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, preliminarmente, nulla la notifica del ricorso al Ministero perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale e la sede dell'ente, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma ha escluso la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. perché il ricorso era comunque manifestamente infondato. Nel merito ha affermato che, nei giudizi civili promossi per il risarcimento dei danni da reati di stampo mafioso con notifica della citazione al Fondo ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 512 del 1999, il Fondo è soggetto evocato in giudizio quale portatore di un rapporto dipendente da quello litigioso; la notifica della sentenza a una delle parti fa decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti, secondo il principio di unitarietà del termine e di bilateralità sincronica della notificazione. Pertanto, l'appello era correttamente stato dichiarato tardivo.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza e, nelle controversie pluriparte assoggettate a disciplina unitaria, la notifica effettuata a una parte fa decorrere il termine nei confronti di tutte le altre.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per sostenere la disciplina del termine breve di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica del ricorso, perché il ricorso era prima facie infondato.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue, in nome della ragionevole durata del processo.

  • legge 22 dicembre 1999, n. 512, art. 4

    Individua i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

  • legge 22 dicembre 1999, n. 512, art. 5, comma 3

    Impone all'attore nel giudizio civile di notificare al Fondo l'atto di citazione; la Corte interpreta tale adempimento come evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto dipendente, non come mera denuntiatio litis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la legge impone la notificazione dell'atto introduttivo a un Fondo pubblico connesso alla domanda risarcitoria, tale soggetto non è un mero destinatario formale della notizia della lite, ma una parte del giudizio portatrice di un rapporto giuridico dipendente da quello principale.
  • Nelle controversie con pluralità di parti assoggettate a disciplina inscindibile o dipendente, la notificazione della sentenza effettuata da una parte fa decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, secondo il principio dell'unitarietà del termine.
  • Il principio di bilateralità sincronica della notificazione comporta che gli effetti del termine breve ex art. 325 c.p.c. si producono unitariamente nel rapporto processuale, indipendentemente dalla circostanza che la sentenza sia stata notificata solo ad alcune parti.
  • Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può omettere la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio, poiché tali attività si tradurrebbero in un inutile aggravio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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