Cassazione Penale, Sentenza n. 45042/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Urbino che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di Paolo De Bianchi, accusato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il Tribunale aveva escluso l'aggravante ritenendo non dimostrata la responsabilità dell'imputato per la manomissione del contatore (situato in un bocciodromo crollato e transennato), ritenendo possibile che terzi avessero operato la manomissione e che l'imputato si fosse solo limitato ad allacciarsi ad un cavo già posto. Il Procuratore ha denuncato violazione dell'art. 59 cod. pen., sostenendo che la evidente rottura della copertura del quadro elettrico documentata in foto comprovava la visibilità della manomissione e quindi la conoscenza ovvero la colpa dell'imputato, per cui l'aggravante oggettiva non avrebbe dovuto essere esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata l'esclusione della circostanza aggravante perché l'evidenza della manomissione (scatola del quadro elettrico rotta e rimozione del blocco plastico sigillato) era visibile e collegata all'allaccio abusivo: ciò implica che l'imputato, autore dell'allaccio, non poteva ignorarne l'esistenza o, comunque, doveva essere considerato negligente. Pertanto la circostanza aggravante andava valutata a carico dell'imputato. Inoltre la Corte ha applicato l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Ancona.
Norme richiamate
art. 59, comma 2, cod. pen.
Le circostanze aggravanti, pur di natura oggettiva, sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa, o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nel caso concreto la visibilità della manomissione comporta conoscenza o, quanto meno, colpa rilevante ai fini della applicazione dell'aggravante.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Nel ricorso per cassazione 'per saltum' la norma indica la Corte di appello competente al rinvio dopo l'annullamento; qui è stata applicata per disporre il rinvio alla Corte d'appello di Ancona.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, Bellafiore, 30/04/2021)
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440
Principio secondo cui chi si avvale consapevolmente o colposamente di un allaccio abusivo realizzato da terzi può rispondere del reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, Carlo, 05/02/2020)
Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438
Conferma del principio che l'aggravante per violenza sulle cose può essere ritenuta a carico dell'utilizzatore dell'allaccio abusivo quando la manomissione sia evidente, ossia conosciuta o censurabile per colpa.
Massime di principio
- La circostanza aggravante di "violenza sulle cose" è oggettiva ma rileva a carico dell'agente solo se quest'ultimo ne era a conoscenza o comunque ne è responsabile per colpa; la visibilità della manomissione è elemento probatorio decisivo della conoscenza o della colpa.
- Chi si avvale di un allaccio abusivo realizzato da altri può essere ritenuto responsabile dell'aggravante se la manomissione che ha reso possibile l'allaccio era evidente al momento dell'utilizzo.
- La semplice condizione di abbandono o degrado del luogo in cui è installato un dispositivo manomesso non esclude automaticamente la responsabilità dell'utilizzatore che abbia materialmente collegato il proprio impianto: va valutata la concreta visibilità e riconoscibilità della manomissione.
- In sede di cassazione, l'errata esclusione di una circostanza aggravante per vizio di motivazione o di interpretazione dell'art. 59 può condurre all'annullamento con rinvio per nuovo esame della qualificazione della fattispecie.
- Nei ricorsi 'per saltum' è necessario applicare le regole di competenza previste dall'art. 569 c.p.p. per determinare la Corte a cui rinviare il processo dopo l'annullamento.
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