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Ordinanza

Ordinanza n. 1510/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I. ricorso n. 6143 del 2025: A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n.9052 del 16/07/2025, notificata in data 17 luglio 2025, avente ad oggetto: “DINIEGO CONDONO EDILIZIO - pratica di condono n° 229 della Legge 724/1994, inoltrata in data 28/02/1995 prot. n. 1433”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente; B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vollono Elisabetta il 18/05/2026: a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 03/2026, prot. n. 2691 del 04/03/2026, notificata al sig. Coppola Gaetano in data 16 marzo 2026 e successivamente conosciuta dalla ricorrente, con cui il Comune di Lettere, ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, ha ordinato al predetto Coppola, quale attuale proprietario, la demolizione del manufatto abusivo in ampliamento al piano terra di circa mq 60,00, realizzato in assenza di titolo edilizio, nonché il ripristino della sagoma e volumetria originaria antecedente all’ampliamento, delle caratteristiche dei prospetti e della destinazione d’uso originaria della porzione preesistente, con eliminazione del mutamento da ristorante ad abitazione; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali verbali di accertamento dell’inottemperanza, atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atti sanzionatori ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, atti di immissione in possesso e ogni ulteriore atto repressivo o esecutivo, ove adottato o adottando; c) nonché, nei limiti del rapporto di presupposizione e consequenzialità, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 6143/2025, e segnatamente della nota prot. n. 9052 del 16/07/2025, notificata in data 17 luglio 2025, avente ad oggetto: “DINIEGO CONDONO EDILIZIO - pratica di condono n. 229 della Legge 724/1994, inoltrata in data 28/02/1995 prot. n. 1433”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale già gravato; II. ricorso n. 3111 del 2026: a) dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 03/2026, prot. n. 2691 del 04/03/2026, notificata al sig. Coppola Gaetano in data 16 marzo 2026, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lettere ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto il manufatto in ampliamento al piano terra di circa mq 60,00, asseritamente realizzato in assenza di titolo edilizio, nonché il ripristino della sagoma e volumetria originaria antecedente all'ampliamento, delle caratteristiche dei prospetti e della destinazione d'uso originaria della porzione preesistente, con eliminazione del mutamento da ristorante ad abitazione; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali atti di accertamento dell’inottemperanza, atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atti sanzionatori ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, atti di immissione in possesso e ogni ulteriore atto repressivo o esecutivo, ove adottato o adottando; c) ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, degli atti presupposti richiamati dall’ordinanza, ivi compreso il diniego di condono edilizio prot. n. 9052 del 16/07/2025 relativo alla pratica di condono n. 229 ex L. n. 724/1994, prot. n. 1433 del 28/02/1995, già oggetto, per quanto consta, di separata impugnazione innanzi al T.A.R. Campania, nonché di ogni ulteriore atto istruttorio, tecnico o procedimentale posto a fondamento dell’ordinanza gravata;

Giustizia amministrativa202506143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a una pratica ex legge n. 724/1994 e, con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 03/2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti il ricorso R.G. 6143/2025, integrato da motivi aggiunti, e il ricorso R.G. 3111/2026, proposti da soggetti indicati come originari danti causa e diretti contro il Comune di Lettere. Il primo ricorso contestava il diniego di condono edilizio relativo alla pratica n. 229 ex legge n. 724/1994. I motivi aggiunti e il secondo ricorso contestavano l'ordinanza di demolizione e ripristino n. 03/2026, con la quale il Comune aveva ordinato al proprietario attuale la demolizione di un ampliamento al piano terra di circa 60 mq, asseritamente realizzato senza titolo edilizio, nonché il ripristino della sagoma, della volumetria, dei prospetti e della destinazione d'uso originaria, eliminando il mutamento da ristorante ad abitazione. Le parti hanno dedotto, in sintesi, che l'ordinanza demolitoria costituisse l'esito applicativo del diniego di condono e non fosse autonoma e autosufficiente, contestando le affermazioni comunali relative alla carenza dei presupposti di sanatoria, alla posteriorità di alcune opere, al mutamento di destinazione d'uso e alla radicale abusività del compendio. È stata inoltre formulata un'istanza istruttoria per l'acquisizione del fascicolo comunale del condono, degli elaborati grafici e catastali, dei verbali di sopralluogo e degli accertamenti tecnici, degli atti relativi al sisma del 1980 e alla destinazione storica dei locali, della relazione tecnica del 27 febbraio 2017 e degli eventuali atti e pareri paesaggistici.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e per il rapporto di presupposizione tra il diniego di condono e l'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto che la complessità e la tecnicità delle questioni imponessero un approfondimento nella fase di merito, senza definire cautelarmente la fondatezza delle censure rivolte al diniego di condono. Ha tuttavia ravvisato un immediato periculum in mora con riferimento all'ordinanza di demolizione, derivante dalla sua perdurante efficacia e dalle conseguenze automaticamente connesse al mancato tempestivo adempimento. Ha pertanto accolto le istanze cautelari limitatamente all'ordinanza di demolizione n. 03/2026, sospendendone l'efficacia. Contestualmente ha disposto l'acquisizione, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, dell'intera documentazione tecnica e amministrativa indicata in motivazione, ai fini della decisione di merito. Il diniego di condono non risulta sospeso. La trattazione del merito è stata fissata per il 27 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione; la legittimità sostanziale dell'atto non è stata definita nella fase cautelare.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione e ripristino; l'efficacia dell'ordinanza è stata sospesa cautelarmente.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato con riferimento agli eventuali atti sanzionatori conseguenti all'inottemperanza, non ancora necessariamente adottati.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ravvisato il periculum in mora e ha sospeso l'ordinanza demolitoria.

  • legge n. 724/1994

    Richiamata quale disciplina del condono edilizio oggetto della pratica amministrativa e del diniego impugnato.

Massime di principio

  • Quando un'ordinanza di demolizione trova il proprio presupposto diretto in un diniego di condono edilizio e ne riproduce le valutazioni, i giudizi relativi ai due atti presentano una connessione oggettiva e funzionale tale da giustificarne la riunione.
  • In sede cautelare, la complessità e la tecnicità delle questioni edilizie possono rendere necessario rinviare al merito l'approfondimento della legittimità degli atti, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure.
  • La perdurante efficacia di un'ordinanza di demolizione e le conseguenze automaticamente connesse al mancato tempestivo adempimento integrano un periculum in mora idoneo a giustificarne la sospensione cautelare.
  • La sospensione cautelare può essere limitata all'atto demolitorio immediatamente lesivo, lasciando impregiudicata l'efficacia del distinto atto presupposto quando la sua legittimità richieda un approfondimento nel giudizio di merito.
  • Nel giudizio cautelare edilizio, ove la decisione dipenda dalla ricostruzione tecnica e documentale della consistenza, della datazione e della destinazione d'uso delle opere, il giudice può disporre l'acquisizione del fascicolo amministrativo, degli elaborati grafici e catastali, dei sopralluoghi e delle relazioni tecniche ai fini della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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