Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/10/2024 che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: erano stati ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di truffa, rapina aggravata, resistenza e lesioni. Fattispecie: truffa telefonica ai danni di una donna novantenne cui venivano sottratti 3.180 euro e poi tentata definitiva sottrazione di gioielli; Esposito si sarebbe materialmente impossessato dei preziosi usando violenza, Marangio avrebbe condotto l'auto per la fuga e speronato un veicolo di polizia tentando di eludere il fermo. Motivi di ricorso principali: per Marangio si deduce mancata assoluzione per rapina perché il suo contributo sarebbe stato limitato alla truffa e alla resistenza, e censurata la mancata applicazione dell'assorbimento della truffa nella rapina (come per l'altro coimputato), nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno ex art. 62 n.6 cod. pen., la contestazione della recidiva e la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Per Esposito si chiede la riqualificazione della rapina in tentata rapina, sostenendo che l'impossessamento dei beni sia durato un lasso di tempo troppo breve per considerarlo compiuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: in relazione a Marangio, la Corte ha ritenuto infondato il profilo secondo cui non fosse prevedibile che la truffa degenerasse in rapina, richiamando pacifica giurisprudenza secondo cui la violenza resa necessaria quando la vittima si accorge del raggiro può essere logico e prevedibile sviluppo della truffa e integra il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Ha altresì precisato che la sentenza di appello aveva invece già disposto l'assorbimento della truffa nella rapina anche per Marangio, e che l'attenuante della riparazione ex art. 62 n.6 cod. pen. non è estendibile a chi non abbia effettivamente riparato. Quanto alla censura sulla recidiva, la Corte ha rilevato l'assenza di interesse in quanto la recidiva non era stata applicata. In relazione a Esposito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi della tentata rapina, richiamando orientamenti secondo cui la rapina è consumata nel momento in cui si realizza l'autonoma disponibilità della refurtiva anche se per breve tempo e anche se l'intervento delle forze dell'ordine segue immediatamente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi a mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto molte delle doglianze generiche o infondate e quindi inammissibili per carenza di fondatezza motivazionale
Disciplina il concorso anomalo tra reati (concorso nel reato più grave) e qui è stato interpretato nel senso che la violenza usata da un coautore per assicurarsi il profitto della truffa può rendere gli altri concorrenti responsabili del reato più grave se tale sviluppo era logicamente prevedibile
Attenuante per riparazione del danno; la Corte ha confermato che la riparazione è una circostanza soggettiva che non può essere automaticamente estesa agli altri concorrenti e si applica solo a chi ha effettivamente riparato
Norma sul trattamento delle circostanze nel concorso di persone; la Corte richiama che l'art. 118 non giustifica l'estensione dell'attenuante per riparazione a tutti i concorrenti
Consente la condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000
Giurisprudenza Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018
Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018
Principio secondo cui l'uso di violenza o minaccia da parte di un concorrente nella truffa per assicurarsi il profitto o l'impunità può essere considerato sviluppo prevedibile che integra il concorso anomalo nel reato di rapina
Sezioni Unite, n. 5941 del 22/01/2009
Sez. U., n. 5941 del 22/01/2009
Principio secondo cui la riparazione compiuta da un concorrente non può automaticamente avvantaggiare gli altri ai fini dell'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n.6
Giurisprudenza Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012 e Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017
Sez. 2, n. 5663/2012; Sez. 2, n. 14305/2017
Orientamenti che statuicono che la rapina si consuma quando l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa e lo spossessamento della vittima, anche se la disponibilità dura breve tempo e l'intervento delle forze dell'ordine sia immediato
Massime di principio
- La conversione di una truffa in rapina per concorso anomalo è possibile quando la violenza o la minaccia usata da un coautore per assicurarsi il profitto o l'impunità era un sviluppo logicamente prevedibile del piano fraudolento
- L'assorbimento della truffa nella rapina può essere disposto se la rapina rappresenta l'evoluzione concreta e prevalente del fatto, e l'assorbimento elimina duplicazioni di punizione
- L'attenuante per riparazione del danno ex art. 62 n.6 cod. pen. è personale: la riparazione effettuata da un concorrente non si estende automaticamente agli altri e si applica solo a chi ha effettivamente riparato o manifestato volontà concreta di riparare
- Il tempo effettivo di detenzione della refurtiva non è determinante di per sé: anche un possesso breve, se costituisce autonoma disponibilità e spossessamento della vittima, integra la consumazione della rapina
- In sede di cassazione i motivi generici o non confrontati specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata sono spesso ritenuti inammissibili o manifestamente infondati; è necessario argomentare puntualmente e confrontarsi con la giurisprudenza citata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15856/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15858/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15861/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →