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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07919/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto censure dirette, secondo la Corte di cassazione, a sollecitare un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito e a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, senza allegare specifici travisamenti della prova. La Corte ha anche rilevato che il motivo era inedito, perché non risultava dedotto nei motivi di appello richiamati nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero finalizzate a contestare il merito della ricostruzione dei fatti e che la motivazione della sentenza impugnata non presentasse carenze o manifeste illogicità, né errori di legge. Ha inoltre osservato che la censura formulata in cassazione era nuova rispetto ai motivi di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La norma non è citata testualmente nel provvedimento; dalla sentenza emerge solo che il reato oggetto di condanna è qualificato come furto aggravato, senza ulteriori specificazioni normative.

  • art. 606 c.p.p.

    È implicito il richiamo ai limiti del ricorso per cassazione: non è consentito un sindacato sul merito né la proposizione di questioni nuove non dedotte in appello, salvo specifici travisamenti della prova o vizi rilevanti della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di adozione di una diversa ricostruzione dei fatti, se non si denunciano specifici travisamenti della prova o vizi motivazionali o di legge realmente dedotti.
  • Una censura proposta per la prima volta in cassazione, quando non risulta essere stata devoluta al giudice di appello, è inammissibile perché introduce un tema nuovo estraneo al devolutum.
  • La motivazione della sentenza impugnata è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della carenza macroscopica; in presenza di un apparato argomentativo adeguato, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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