Cassazione Penale, Sentenza n. 35846/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Firenze, con sentenza del 6 febbraio 2024, confermata dalla Corte d’appello di Firenze il 16 dicembre 2024 e divenuta irrevocabile il 6 maggio 2025, per una rapina consumata e una rapina tentata. In sede esecutiva aveva chiesto la rideterminazione della pena mediante riconoscimento dell’attenuante speciale della lieve entità introdotta, per la rapina, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza anche valutando non lievi le modalità violente, il profitto perseguito e la recidiva specifica infraquinquennale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la recidiva non esclude l’attenuante, che la violenza è elemento tipico della rapina e che il profitto non era stato adeguatamente descritto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, richiamando l’assenza di lesioni gravi e il fatto che una delle persone offese era riuscita a impedire la consumazione della rapina tentata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le doglianze sulla valutazione della lieve entità. L’attenuante è entrata in vigore mentre il giudizio era ancora pendente in appello; la relativa richiesta doveva quindi essere proposta nel giudizio di cognizione, nel quale il giudice d’appello poteva riconoscerla anche d’ufficio, e non per la prima volta in sede esecutiva. La possibilità di ricorrere al giudice dell’esecuzione riguarda invece i giudizi definiti prima della dichiarazione d’illegittimità costituzionale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In un caso quale quello in esame l’applicazione dell’attenuante non poteva essere richiesta neanche in sede di legittimità, in quanto “in tema di ricorso per cassazione, l'imputato che, nel giudizio di appello pendente all'epoca della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 che ha esteso al delitto di rapina l'attenuante della lieve entità del fatto, non ne ha richiesto l'applicazione, non può dolersi, per la prima volta, in sede di legittimità della sua mancata concessione, pur potendo il giudice di appello riconoscere d'ufficio tale attenuante, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.”
Quando l’attenuante speciale della lieve entità per la rapina è entrata in vigore durante il giudizio d’appello, la sua applicazione doveva essere richiesta o valutata in quel giudizio; non può essere domandata per la prima volta in sede esecutiva.
In tema di ricorso per cassazione, l'imputato che, nel giudizio di appello pendente all'epoca della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 che ha esteso al delitto di rapina l'attenuante della lieve entità del fatto, non ne ha richiesto l'applicazione, non può dolersi, per la prima volta, in sede di legittimità della sua mancata concessione, pur potendo il giudice di appello riconoscere d'ufficio tale attenuante, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice d’appello può riconoscere d’ufficio l’attenuante speciale della lieve entità, e la parte che non ne abbia chiesto l’applicazione in appello non può recuperare la richiesta per la prima volta in Cassazione.
A maggior ragione, la richiesta non può essere presentata in sede di incidente di esecuzione, come la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in modo esplicito per la medesima tipologia di attenuante introdotta nell’art. 629 cod. pen. con la sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, atteso che “il condannato per il delitto di estorsione giudicato dopo che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, trattandosi di questione che doveva essere dedotta nel corso del giudizio di cognizione”
La Corte utilizza il precedente relativo alla corrispondente attenuante per l’estorsione come regola applicabile anche alla rapina: se il giudizio di cognizione si è svolto dopo l’introduzione dell’attenuante, la sua applicazione va fatta valere in quella sede e non davanti al giudice dell’esecuzione.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, secondo la determinazione equitativa della Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 136, comma 1, Cost.
La sentenza n. 86 del 2024, che ha introdotto l’attenuante oggetto dell’istanza difensiva, è stata emessa dalla Corte costituzionale il 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 15 maggio 2024, ed è entrata in vigore dal giorno successivo ex art. 136, comma 1, Cost. e 30 l. 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte individua nel giorno successivo alla pubblicazione il momento di entrata in vigore della decisione costituzionale che ha introdotto l’attenuante, rilevante per stabilire se il giudizio di cognizione fosse ancora pendente.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
La sentenza n. 86 del 2024, che ha introdotto l’attenuante oggetto dell’istanza difensiva, è stata emessa dalla Corte costituzionale il 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 15 maggio 2024, ed è entrata in vigore dal giorno successivo ex art. 136, comma 1, Cost. e 30 l. 11 marzo 1953, n. 87.
La norma è richiamata insieme all’art. 136 Cost. per individuare l’efficacia temporale della pronuncia costituzionale, dalla quale dipende la sede processuale in cui doveva essere richiesta l’attenuante.
Massime di principio
- Se un’attenuante introdotta da una pronuncia di illegittimità costituzionale entra in vigore mentre il giudizio di cognizione è ancora pendente in appello, la sua applicazione deve essere fatta valere in quel giudizio; il giudice d’appello può riconoscerla anche d’ufficio nei casi previsti dall’art. 597, comma 5, c.p.p.
- Il condannato non può chiedere per la prima volta al giudice dell’esecuzione il riconoscimento di un’attenuante costituzionale quando il giudizio di cognizione si è svolto dopo la sua entrata in vigore. La richiesta in sede esecutiva è ammessa, secondo il principio richiamato dalla decisione, quando il giudizio si è definito prima della dichiarazione d’illegittimità costituzionale.
- Quando l’istanza esecutiva è inammissibile perché la questione doveva essere dedotta nel giudizio di cognizione, le contestazioni sulla valutazione concreta dei presupposti dell’attenuante non sono decisive e non devono essere esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36088/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36087/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36086/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36085/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36084/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36083/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →