Cassazione Civile, Ordinanza n. 27709/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di Catania su istanza di due creditrici. Il fallimento ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale del difensore della ricorrente. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un profilo assorbente: il ricorso risultava depositato oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., essendo stato notificato il 3 gennaio 2022 e depositato il 25 gennaio 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché depositato tardivamente rispetto al termine perentorio di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento controricorrente e ha disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. L'eccezione del resistente sul difetto di procura non è stata posta a base della decisione, essendo stato valorizzato il diverso vizio di improcedibilità.
Norme richiamate
"il ricorso e' depositato, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto"
Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro venti giorni dall'ultima notificazione; il superamento del termine comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione della parte resistente.
Il principio del raggiungimento dello scopo non opera per la violazione di termini perentori, ma solo per irregolarità formali in senso stretto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti di legge, va disposto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione determina improcedibilità del ricorso, anche se la controparte si è costituita in giudizio.
- La sanzione dell'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio dalla Corte e non è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non consente di superare la violazione di un termine perentorio espressamente previsto dalla legge processuale.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando il ricorso venga definito in rito per improcedibilità.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, può disporsi il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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