Cassazione Civile, Sentenza n. 14234/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ingegneri incaricati per progettazione e direzione lavori, ottennero un lodo arbitrale favorevole e Notificarono precetto per €495.924,63 chiedendo interessi calcolati ai sensi dell'art. 9 legge n.143/1949 e del combinato art.5 d.lgs. n.231/2002. L'ASUR oppose l'esecuzione contestando il criterio di calcolo degli interessi; le questioni rilevavano se dovesse applicarsi il criterio dell'art.9 L.143/1949 indicato nel lodo oppure il criterio introdotto dall'art.5 del d.lgs.231/2002 (con riferimento anche a possibili parametri alternativi come il tasso BCE dopo la soppressione del tasso ufficiale di sconto), e se il giudice dell'opposizione all'esecuzione potesse modificare o integrare il titolo esecutivo arbitrale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli ingegneri. Ha richiamato il principio di intangibilità del titolo esecutivo: il lodo arbitrale (del 16/02/2012) fa da titolo e richiamava esclusivamente l'art.9 L.143/1949; il giudice dell'esecuzione (e quello dell'opposizione esecutiva) non può modificare o integrare il titolo per farvi decorrere un diverso criterio di calcolo degli interessi. Le questioni su sostituzione normativa o diversa determinazione del tasso dovevano essere dedotte nella cognizione che aveva formato il titolo o con gli strumenti processuali idonei (es. appello incidentale). Era inoltre infondata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, dato che l'applicazione del d.lgs.231/2002 era esclusa nel contesto dell'opposizione. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto i ricorrenti integralmente soccombenti (l'opposizione della ASUR è stata accolta sul punto centrale riguardante il criterio degli interessi) e li ha condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (compensi €6.000,00 oltre spese forfettarie e accessori) nonché all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 9 legge n. 143/1949
Il lodo arbitrale richiamava e adottava il criterio di calcolo degli interessi di questa norma; la Corte ha ritenuto che, essendo il titolo esecutivo univoco, non fosse possibile sostituire o integrare tale riferimento alla stregua del giudice dell'esecuzione.
Introdusse un diverso criterio di calcolo degli interessi per le transazioni commerciali; la Corte ha rilevato che la sua applicazione non può essere imposta modificando ex post un titolo esecutivo che fa riferimento a norma differente, e che l'eventuale invocazione del d.lgs.231/2002 doveva essere proposta nel giudizio che ha formato il titolo o con i rimedi idonei.
art. 15 disp. prel. al cod. civ.
Richiamata nella discussione sulla successione di norme; la Corte ha osservato che operare un'integrazione/sostituzione normativa del titolo esecutivo tramite interpretazione basata su questa norma sarebbe equivalente a modificare il titolo ed è precluso in sede di esecuzione.
Richiamati con riferimento ai criteri di liquidazione degli interessi legali e civili; la Corte ha detto che la determinazione di un diverso parametro (p.es. tasso BCE) non può avvenire nel giudizio di opposizione all'esecuzione se comporta modifica del titolo.
Invocato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito ha deciso sulla questione centrale (criterio di computo degli interessi) e ciò ha determinato la soccombenza integrale dei ricorrenti.
art. 92 comma 2 cod. proc. civ.
Regola la condanna delle spese; la Corte ha confermato che l'accoglimento integrale dell'opposizione sul punto centrale giustifica la condanna integrale dei ricorrenti alle spese, e che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
d.lgs. n. 192/2012 (modifiche al d.lgs.231/2002)
Menziionato dalla Corte per sottolineare che ulteriori modifiche successive avrebbero reso l'eventuale integrazione del titolo ancora più estensiva, rafforzando il divieto di operare tale integrazione in sede di esecuzione.
Direttiva CEE 2000/35/CE
Richiamata nel ricorso; non è stata determinante rispetto all'interpretazione del titolo esecutivo nazionale, dato che la questione è stata risolta sui limiti del potere del giudice dell'esecuzione e sulla portata del lodo arbitrale.
Massime di principio
- Un titolo esecutivo (sentenza o lodo arbitrale) che richiama espressamente una norma determina il criterio applicabile e non può essere modificato dal giudice dell'esecuzione: le contestazioni sul regime degli interessi devono essere sollevate nel giudizio che ha formato il titolo o con i rimedi processuali idonei.
- Il d.lgs. n.231/2002 ha introdotto regole specifiche per il calcolo degli interessi nelle transazioni commerciali, ma la sua applicazione rispetto a un titolo che fa riferimento a diversa normativa non è automatica e dipende dalla fase processuale in cui la questione è proposta.
- Non è consentita in sede di opposizione all'esecuzione un'integrazione o sostituzione del contenuto del titolo esecutivo mediante interpretazioni estensive o retroattive delle norme; tali operazioni spettano al giudice della cognizione che ha pronunciato il titolo.
- Le richieste di consulenza tecnica d'ufficio volte a ridefinire il contenuto del titolo sono improprie se il quadro giuridico (criterio di calcolo degli interessi) è stato già fissato dal titolo stesso.
- Sulle spese processuali, l'accoglimento integrale, sul punto centrale del contendere, dell'opposizione rende la parte che ha promosso l'esecuzione integralmente soccombente; la compensazione delle spese resta un potere discrezionale del giudice di merito e richiede motivazione quando occorre.
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