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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14234/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, ingegneri incaricati per progettazione e direzione lavori, ottennero un lodo arbitrale favorevole e Notificarono precetto per €495.924,63 chiedendo interessi calcolati ai sensi dell'art. 9 legge n.143/1949 e del combinato art.5 d.lgs. n.231/2002. L'ASUR oppose l'esecuzione contestando il criterio di calcolo degli interessi; le questioni rilevavano se dovesse applicarsi il criterio dell'art.9 L.143/1949 indicato nel lodo oppure il criterio introdotto dall'art.5 del d.lgs.231/2002 (con riferimento anche a possibili parametri alternativi come il tasso BCE dopo la soppressione del tasso ufficiale di sconto), e se il giudice dell'opposizione all'esecuzione potesse modificare o integrare il titolo esecutivo arbitrale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli ingegneri. Ha richiamato il principio di intangibilità del titolo esecutivo: il lodo arbitrale (del 16/02/2012) fa da titolo e richiamava esclusivamente l'art.9 L.143/1949; il giudice dell'esecuzione (e quello dell'opposizione esecutiva) non può modificare o integrare il titolo per farvi decorrere un diverso criterio di calcolo degli interessi. Le questioni su sostituzione normativa o diversa determinazione del tasso dovevano essere dedotte nella cognizione che aveva formato il titolo o con gli strumenti processuali idonei (es. appello incidentale). Era inoltre infondata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, dato che l'applicazione del d.lgs.231/2002 era esclusa nel contesto dell'opposizione. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto i ricorrenti integralmente soccombenti (l'opposizione della ASUR è stata accolta sul punto centrale riguardante il criterio degli interessi) e li ha condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (compensi €6.000,00 oltre spese forfettarie e accessori) nonché all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9 legge n. 143/1949

    Il lodo arbitrale richiamava e adottava il criterio di calcolo degli interessi di questa norma; la Corte ha ritenuto che, essendo il titolo esecutivo univoco, non fosse possibile sostituire o integrare tale riferimento alla stregua del giudice dell'esecuzione.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Introdusse un diverso criterio di calcolo degli interessi per le transazioni commerciali; la Corte ha rilevato che la sua applicazione non può essere imposta modificando ex post un titolo esecutivo che fa riferimento a norma differente, e che l'eventuale invocazione del d.lgs.231/2002 doveva essere proposta nel giudizio che ha formato il titolo o con i rimedi idonei.

  • art. 15 disp. prel. al cod. civ.

    Richiamata nella discussione sulla successione di norme; la Corte ha osservato che operare un'integrazione/sostituzione normativa del titolo esecutivo tramite interpretazione basata su questa norma sarebbe equivalente a modificare il titolo ed è precluso in sede di esecuzione.

  • artt. 1224 e 1284 cod. civ.

    Richiamati con riferimento ai criteri di liquidazione degli interessi legali e civili; la Corte ha detto che la determinazione di un diverso parametro (p.es. tasso BCE) non può avvenire nel giudizio di opposizione all'esecuzione se comporta modifica del titolo.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito ha deciso sulla questione centrale (criterio di computo degli interessi) e ciò ha determinato la soccombenza integrale dei ricorrenti.

  • art. 92 comma 2 cod. proc. civ.

    Regola la condanna delle spese; la Corte ha confermato che l'accoglimento integrale dell'opposizione sul punto centrale giustifica la condanna integrale dei ricorrenti alle spese, e che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • d.lgs. n. 192/2012 (modifiche al d.lgs.231/2002)

    Menziionato dalla Corte per sottolineare che ulteriori modifiche successive avrebbero reso l'eventuale integrazione del titolo ancora più estensiva, rafforzando il divieto di operare tale integrazione in sede di esecuzione.

  • Direttiva CEE 2000/35/CE

    Richiamata nel ricorso; non è stata determinante rispetto all'interpretazione del titolo esecutivo nazionale, dato che la questione è stata risolta sui limiti del potere del giudice dell'esecuzione e sulla portata del lodo arbitrale.

Massime di principio

  • Un titolo esecutivo (sentenza o lodo arbitrale) che richiama espressamente una norma determina il criterio applicabile e non può essere modificato dal giudice dell'esecuzione: le contestazioni sul regime degli interessi devono essere sollevate nel giudizio che ha formato il titolo o con i rimedi processuali idonei.
  • Il d.lgs. n.231/2002 ha introdotto regole specifiche per il calcolo degli interessi nelle transazioni commerciali, ma la sua applicazione rispetto a un titolo che fa riferimento a diversa normativa non è automatica e dipende dalla fase processuale in cui la questione è proposta.
  • Non è consentita in sede di opposizione all'esecuzione un'integrazione o sostituzione del contenuto del titolo esecutivo mediante interpretazioni estensive o retroattive delle norme; tali operazioni spettano al giudice della cognizione che ha pronunciato il titolo.
  • Le richieste di consulenza tecnica d'ufficio volte a ridefinire il contenuto del titolo sono improprie se il quadro giuridico (criterio di calcolo degli interessi) è stato già fissato dal titolo stesso.
  • Sulle spese processuali, l'accoglimento integrale, sul punto centrale del contendere, dell'opposizione rende la parte che ha promosso l'esecuzione integralmente soccombente; la compensazione delle spese resta un potere discrezionale del giudice di merito e richiede motivazione quando occorre.

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