Cassazione Civile, Sentenza n. 14189/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non specificato
La controversia
Richiesta di oscuramento (redazione) di informazioni in atti o documenti pubblici o mediatici. In generale la fase di valutazione riguarda il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza/diritto all'oblio e il diritto all'informazione/interesse pubblico. Possono essere coinvolti dati personali (compresi dati sensibili), elementi rilevanti per un procedimento giudiziario o amministrativo, la tutela della sicurezza o della dignità di terzi, e valutazioni sulla pertinenza e necessità della pubblicazione rispetto allo scopo perseguito
La decisione
Non è possibile riassumere l'esito di una specifica sentenza perché il testo non è stato fornito. In termini generali, le possibili conclusioni che un giudice o un'autorità può adottare sono: 1) accoglimento totale della richiesta di oscuramento: viene operata la redazione o rimozione del dato; 2) accoglimento parziale con limiti temporali o modalità specifiche (oscuramento solo per dati sensibili, o rimozione dopo un certo periodo); 3) rigetto della richiesta per prevalente interesse pubblico o necessità probatoria; 4) ordinanza interlocutoria che prescrive misure cautelari temporanee. La decisione è motivata sulla base di criteri di proporzionalità, minimizzazione del dato, pertinenza, e bilanciamento tra diritti costituzionali
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il GDPR impone principi di liceità, limitazione della finalità, minimizzazione e integrità/confidenzialità; l'oscuramento può essere giustificato per tutelare diritti e libertà fondamentali quando il trattamento non è più necessario o non è proporzionato
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato
Normativa nazionale che integra il GDPR e prevede tutele specifiche per i dati personali; utile per valutare rapporti tra diritto all'informazione e protezione dei dati nei procedimenti amministrativi e nell'accesso agli atti
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8 e art. 10
Art. 8 tutela la vita privata e familiare; art. 10 tutela la libertà di espressione. Le corti nazionali bilanciano questi diritti quando decidono sull'oscuramento, valutando interesse pubblico, ruolo della persona coinvolta e necessità della divulgazione
Massime di principio
- Valutare sempre il bilanciamento tra diritto alla riservatezza (e diritto all'oblio) e interesse pubblico alla conoscenza: la prevalenza dipende dalla pertinenza e gravità dell'informazione e dal ruolo del soggetto (figura pubblica vs privato)
- Applicare il principio di minimizzazione: adottare l'intervento meno invasivo (es. pseudonimizzazione, oscuramento parziale, separazione di dati) invece della rimozione totale se sufficiente a tutelare il diritto
- Considerare la durata nel tempo: il passare del tempo può rendere meno giustificata la pubblicazione; valutare misure temporanee o revoche dopo un periodo ragionevole
- Dati sensibili o che espongono a rischio specifico richiedono maggiore protezione e giustificazioni più solide per la pubblicazione
- Se la pubblicazione è necessaria per finalità probatorie o per l'esercizio della libertà di informazione su questioni di interesse pubblico, la richiesta di oscuramento è più difficile da accogliere
- Verificare alternative procedurali e tecniche: ad esempio, accesso limitato agli atti, versioni redatte per il pubblico, o procedimenti in camera di consiglio
- Documentare e motivare la decisione: ogni misura di oscuramento deve essere proporzionata e motivata, con possibilità di impugnazione
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