Cassazione Civile, Ordinanza n. 14016/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, prima della decisione sul ricorso, le parti avevano depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello con quattro motivi. Con i primi due ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.: nel primo caso per non avere esaminato l'eccezione relativa alla necessità di detrarre dall'importo da restituire alla P.A. la parte di contributi impiegata in esecuzione della convenzione poi risolta, con riferimento al valore del manufatto realizzato e dei materiali impiegati; nel secondo per non avere esaminato l'eccezione di compensazione tra il credito della P.A. e un maggior credito risarcitorio della società, già accertato in un precedente lodo arbitrale. Con il terzo motivo, subordinato, ha sostenuto che, se il silenzio della sentenza di rinvio dovesse intendersi come implicita declaratoria di inammissibilità per novità delle eccezioni, tale soluzione sarebbe erronea perché le eccezioni non erano nuove, essendo state già dedotte nei precedenti gradi e riproposte, oltre a dover il giudice del rinvio uniformarsi alla precedente sentenza di cassazione. Con il quarto motivo, sempre subordinato, ha dedotto falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che non vi fosse un giudicato interno sul credito restitutorio della P.A., poiché il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado costituiva solo motivazione ad abundantiam, resa dopo il rilievo di difetto di potestas decidendi per assenza di domanda.
Norme richiamate
Richiamato come base per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Invocato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato quale parametro del dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente devolute.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che in sede di rinvio sono inammissibili solo le eccezioni nuove, non quelle già proposte e riproposte nei precedenti gradi.
Richiamato dalla ricorrente per affermare il vincolo del giudice di rinvio a uniformarsi ai principi espressi dalla Corte di cassazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rituale riproposizione delle eccezioni rimaste assorbite nei precedenti gradi.
Richiamato per la censura di falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
Invocato per contestare l'esistenza di un giudicato interno sul credito restitutorio della P.A.
Massime di principio
- Quando le parti depositano un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere prima della decisione, la Corte può limitarsi a prenderne atto e definire il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudizio di legittimità si estingue nella sostanza e le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
- Le censure di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., di violazione dei limiti del giudizio di rinvio e di giudicato interno restano assorbite se sopravviene una definizione concordata della controversia che elimina l'interesse alla decisione.
- Nel giudizio di rinvio, l'eccezione di novità va distinta dalla mera riproposizione di eccezioni già dedotte e non esaminate nei precedenti gradi; tuttavia, nel caso concreto, la Corte non ha affrontato il merito di tale distinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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