Cassazione Penale, Sentenza n. 10352/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione della sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art.83, d.l. n.18/2020 (comma 4). Sosteneva che, nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, non era decorso alcun termine processuale né era stato disposto alcun rinvio d'udienza, pertanto la sospensione non doveva applicarsi e il termine prescrizionale ordinario doveva computarsi senza quella sospensione. Poiché il fatto (cessione di eroina) era stato commesso il 1 aprile 2014 e, in base alla combinazione degli artt.157, 160 c.3 e 161 c.2 cod. pen., il termine massimo di prescrizione era di sette anni e sei mesi, il reato sarebbe risultato prescritto alla data del 1 ottobre 2021, cioè anteriormente alla celebrazione dell'udienza d'appello (18 novembre 2021). Inoltre la difesa ha osservato che, dato l'effetto devolutivo dell'appello proposto dal Procuratore generale, non si era formato il giudicato sulla responsabilità e quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, investita della questione dall'appello del pubblico ministero, la Corte d'appello doveva rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione. Ha altresì accertato che, trattandosi del reato commesso il 1 aprile 2014 con prescrizione massima di 7 anni e 6 mesi, e in assenza di cause sospensive utili, il termine prescrizionale si è consumato il 1 ottobre 2021. La disciplina di sospensione prevista dall'art.83, comma 4, d.l. n.18/2020 non era applicabile perché nel periodo di sospensione non si era verificato alcun decorso di termini né rinvii utili. Poiché la pronuncia di appello è intervenuta il 18 novembre 2021, successiva alla estinzione per prescrizione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. "Cura Italia"), art.83
La sospensione del termine di prescrizione prevista non si applica se, nel periodo indicato (9 marzo-11 maggio 2020), non si è avuto alcun decorso di termini processuali né rinvii d'udienza; in presenza di tale situazione la sospensione non prolunga il termine prescrizionale.
art.157; art.160, comma 3; art.161, comma 2
La combinazione di tali disposizioni determina il termine massimo di prescrizione applicabile al reato di cui era imputato il ricorrente (7 anni e 6 mesi), misura utilizzata per verificare l'eventuale estinzione per prescrizione.
giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)
Sez. 5, n.29225/2018 (Triolo); Sez. 3, n.43431/2014 (Fonti); Sez. 3, n.2448/2000 (Levatino); Sez. 6, n.29252/2018 (B.)
Principio che il giudice dell'impugnazione deve rilevare d'ufficio le cause estintive del reato quando l'appello del pubblico ministero ha effetto devolutivo e non si è formato giudicato sulla responsabilità; eventuali cause di estinzione devono essere accertate anche se l'impugnazione è proposta dal PM.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero propone appello e quindi non è formato il giudicato sulla responsabilità, il giudice dell'impugnazione è tenuto a rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
- La sospensione dei termini prevista da provvedimenti emergenziali (es. art.83 d.l. 18/2020) opera solo se nel periodo di sospensione si verifica il decorso di termini processuali o rinvii d'udienza rilevanti; in assenza di tali eventi la sospensione non prolunga il termine prescrizionale.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare la specifica durata stabilita per il reato (artt.157,160,161 c.p.) e tutte le cause interruttive o sospensive effettivamente verificatesi; un calcolo errato che ignori l'assenza di sospensioni può portare a declarare l'estinzione del reato.
- Quando la prescrizione è intervenuta già in grado d'appello, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- Le parti devono prestare attenzione ai termini di impugnazione e agli effetti devolutivi dell'appello: un impiego strategico dell'impugnazione da parte del PM può determinare l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio cause estintive.
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