Cassazione Penale, Sentenza n. 9843/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. L'indagato articolava tre motivi: a) nullità dell'ordinanza per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale; b) vizio nel giudizio di gravità indiziaria; c) errata valutazione delle esigenze cautelari e della possibilità di misure meno afflittive. I reati contestati riguardavano il traffico di stupefacenti (art. 73 e art. 74 D.P.R. 309/1990) e un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., con riferimento all'aggravante), con l'attribuzione all'indagato di attività di sostegno logistico e partecipazione a transazioni illecite.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione puntuale: ricostruzione dei fatti, richiamo alla valutazione sulle esigenze cautelari svolta dal GIP, indicazione degli elementi a fondamento della gravità indiziaria e delle ragioni per cui non erano idonee misure meno afflittive. Inoltre è stato osservato che il ricorrente non si è confrontato specificamente con la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata come norma che aggravava il trattamento sanzionatorio per il reato di traffico di stupefacenti, utile a motivare la gravità della posizione e le esigenze cautelari
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti contestate; i titoli di reato sono stati ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari
art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante e fattispecie associativa di tipo mafioso)
La qualificazione associativa di tipo mafioso è stata utilizzata per qualificare la gravità del reato e giustificare l'esigenza della misura più afflittiva, anche considerando il ruolo logistico e le operazioni illecite attribuite all'indagato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte
Massime di principio
- Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione della decisione impugnata: censure generiche o non specificamente riferite alla motivazione risultano inefficaci e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice di merito (GIP o Tribunale) fornisce una motivazione articolata che documenta elementi concreti a fondamento della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, la Corte di legittimità è portata a dichiarare inammissibile il ricorso se il ricorrente non dimostra errori di diritto o illogicità manifeste.
- La presenza di reati gravi o aggravanti (es. traffico di stupefacenti, associazione di tipo mafioso) incide sulla valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare misure più afflittive laddove si ritenga insufficiente l'efficacia di misure meno gravi.
- Il rischio di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende aumenta in caso di ricorsi dichiarati inammissibili: è dunque importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazione in Cassazione.
- In sede di impugnazione è utile dimostrare in modo preciso in cosa la motivazione sia carente (errori di fatto, omissioni logiche o violazioni di legge) e allegare, se possibile, elementi nuovi o quesiti di diritto chiari che giustifichino la verifica da parte della Corte di legittimità.
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