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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9837/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti). La contestazione riguarda il rinvenimento, all'interno di un'autovettura parcheggiata nel box di Politelli, di 108 Kg di cocaina suddivisa in 100 panetti. Motivi di ricorso principali: contestazione del giudizio di responsabilità (si sostiene che le condotte rilevate — es. lo svitare dei bulloni per aprire il doppiofondo, il rinvenimento di un marsupio con documenti personali, la mancanza delle chiavi e il mancato avvio del trasporto — siano circostanze non univoche e insufficienti a provare la disponibilità della droga); censura sull'applicazione dell'aggravante del peso ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990 (si contesta l'accertamento della saturazione di mercato e della conoscenza del quantitativo da parte degli imputati); mancato riconoscimento della circostanza di minima partecipazione ex art. 114 c.p.; e doglianze sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché sulla valutazione delle dichiarazioni parzialmente confessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione puntuale e non manifestamente illogica: hanno ricostruito i fatti, evidenziando che Alvino ha svitato le viti per accedere al doppiofondo; all'interno dell'auto è stato trovato un marsupio con i documenti di Cammarota; Alvino e Cammarota hanno ammesso di aver accettato l'incarico di prelevare e trasportare quella stessa giornata lo stupefacente in luogo a loro ignoto previo compenso. I giudici di merito hanno motivato il rigetto della minima partecipazione (art.114 c.p.) ritenendo non marginale il contributo degli imputati, e hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e la neutralità delle confessioni parziali. È stata applicata l'aggravante di cui all'art.80 d.P.R. 309/1990 perché dalla sostanza risultavano 542.330 dosi medie, molto oltre la soglia prevista (2000 volte il valore massimo in mg indicato nella tabella del d.m. 11/04/2006). La pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale, è stata ritenuta congrua. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80

    Art.73 (illecito traffico/detenzione di sostanze stupefacenti) applicato alla detenzione di 108 Kg di cocaina; art.80 applicata come aggravante in ragione della rilevante quantità accertata (calcolo delle dosi medie pari a 542.330 e superamento della soglia prevista dalla tabella ministeriale).

  • art. 114 cod. pen.

    La circostanza di minima partecipazione è stata esclusa perché il contributo degli imputati non è stato ritenuto di marginale efficacia causale rispetto all'evento criminoso, ossia non trascurabile nell'economia dell'iter del reato.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati implicitamente con riferimento ai requisiti di specificità del motivo di ricorso: la cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché mancava una critica specifica e motivata alle argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.

  • d.m. 11 aprile 2006 (tabella allegata)

    Usata per il calcolo della soglia di riferimento in milligrammi per ciascuna sostanza e per determinare il confronto con il numero di dosi medie ricavabili dalla quantità rinvenuta; la Corte ha ritenuto che il numero di dosi eccedesse ampiamente la soglia rilevante per l'aggravante.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Biondi)

    Richiamata per confermare il criterio di valutazione della soglia di aggravamento basata sul calcolo delle dosi medie e sul confronto con la tabella ministeriale.

Massime di principio

  • Il semplice rinvenimento di effetti personali (documenti, marsupio) all'interno del veicolo può costituire elemento indiziario rilevante se è accompagnato da altre circostanze probatorie (es. comportamento attivo nell'accesso al doppiofondo, ammissioni): la valutazione è complessiva e non si basa su un singolo indizio.
  • Condotte materiali dirette a consentire l'accesso a occultamenti del carico (es. svitare bulloni per aprire un doppiofondo) sono indizi forti di disponibilità sulla sostanza e possono essere valutate come elemento decisivo per la responsabilità, soprattutto se corroborate da dichiarazioni ammettentive.
  • La circostanza di minima partecipazione ex art.114 c.p. richiede che il contributo sia di efficacia causale trascurabile: non basta una funzione di mera presenza o ausilio se tale contributo ha rilievo causale nell'iter criminoso.
  • Per l'applicazione dell'aggravante ponderale (art.80 d.P.R. 309/1990) occorre il calcolo delle dosi medie e il confronto con le soglie indicate nella tabella ministeriale; quantitativi molto al di sopra della soglia rafforzano la qualificazione aggravata anche senza prova della «saturazione di mercato» specifica se il dato ponderale è evidente.
  • Le dichiarazioni parzialmente confessorie possono essere valutate come neutre e non necessariamente attenuanti se non contribuiscono in modo utile e credibile a far luce sulle responsabilità altrui o a scagionare l'imputato.
  • La cassazione richiede che i motivi di impugnazione siano critici e specifici: argomentazioni generiche o ripetute, senza confronto puntuale con la motivazione di merito, espongono il ricorrente all'inammissibilità del ricorso e, potenzialmente, a sanzioni pecuniarie.
  • La dosimetria della pena discosta dal minimo edittale solo se motivata adeguatamente; una pena di poco superiore al minimo può essere ritenuta congrua se la gravità del fatto e le circostanze emergenti lo giustificano.
  • In difesa preventiva, per contrastare efficacemente accuse basate su indizi concatenati, è utile proporre alternative fattuali provate (es. prova che l'imputato non aveva effettiva disponibilità dell'autovettura o che non ha compiuto atti materiali sull'occultamento) e segnalare lacune probatorie specifiche, non limitandosi ad affermazioni generiche.

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