Cassazione Penale, Sentenza n. 9840/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna inflitta in abbreviato, deducendo in sintesi: a) la manifesta inattendibilità e la carenza di riscontri delle dichiarazioni del principale teste (Vincenzo Chiechi), nonché la loro discordanza con altre risultanze investigative; con specifico riferimento ad Alba, si deduceva la sua estraneità ai contatti iniziali e l'assenza di condotte induttive; b) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo contraddizioni nella valutazione del rischio di recidiva e nella concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla responsabilità, osservando che le dichiarazioni della persona offesa risultano corroborate da altri dichiaranti e che la tesi difensiva non è supportata da riscontri. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per prescrizione: trattandosi di tentata induzione indebita consumata entro febbraio 2015, va applicata la disciplina sanzionatoria precedente alla legge n.69/2015 (pena massima 5 anni e 4 mesi) con termine prescrizionale di sette anni e sei mesi; considerato il decorso e le sospensioni, la prescrizione era maturata entro agosto 2022. Di conseguenza la condanna è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Riferita come punto di riferimento per l'aggravamento sanzionatorio avvenuto a giugno 2015; la Corte ha ritenuto che, poiché i fatti contestati si sono verificati prima dell'aggravamento, per il calcolo della pena massima e della prescrizione si debba applicare la disciplina previgente.
reato di "induzione indebita" (qualificazione applicata in luogo del tentativo di concussione)
La sentenza di merito ha riqualificato l'originaria contestazione in tentata induzione indebita; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione fattuale e la riqualificazione, ma ha dichiarato estinto il reato per prescrizione applicando la misura sanzionatoria previgente alla modifica normativa del 2015.
Massime di principio
- La dichiarazione della persona offesa può costituire base di condanna se è ritenuta attendibile e trova, anche parziale, corroborazione in dichiarazioni di terzi; l'assenza di riscontri non rende automaticamente inattendibile la testimonianza.
- La riqualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito è ammissibile se supportata da motivazione non illogica e coerente con le risultanze processuali.
- Per il calcolo della prescrizione si applica la misura della pena prevista dalla legge in vigore al momento della commissione del reato; le modifiche normative successive che aggravano la sanzione non retroagiscono ai fini della prescrizione.
- La decorrenza della prescrizione si calcola dalla data dell'ultima condotta pertinente (ultima richiesta/atto), e vanno considerate le eventuali cause di sospensione (es. periodi straordinari come il blocco per COVID-19) che incidono sul decorso prescrizionale.
- Se la Corte rileva che il reato è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; ciò assorbe questioni secondarie (es. attenuanti generiche) che non incidono sull'estinzione del reato.
- Motivi di gravame che si limitano a contestare l'attendibilità di una testimonianza devono essere valutati insieme all'insieme delle prove: la mancanza di un'ipotesi alternativa comprovata può rendere il motivo infondato.
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