Cassazione Penale, Sentenza n. 9842/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale n. 11385/2002 (Tribunale di Milano) presentata il 6.9.2021. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 175, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che, essendo stato arrestato in Albania il 21.5.2019 nell'ambito di una procedura estradizionale e avendo quindi avuto conoscenza della sentenza in quella data, il termine speciale per richiedere la restituzione del termine dovesse decorrere dalla consegna in Italia (non avvenuta) e non dalla rimessione in libertà avvenuta il 23.5.2019; perciò la richiesta del 6.9.2021 sarebbe stata tempestiva o comunque ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: l'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. tutela la persona che si trovi in stato di custodia all'estero e la disposizione dispone che il termine di trenta giorni per chiedere la restituzione del termine decorre dalla consegna del condannato. Tuttavia, la Corte ha precisato che la ratio di tale norma non si applica quando la procedura di estradizione si conclude con il rigetto della consegna e la rimessione in libertà dell'interessato, non sussistendo più le condizioni oggettive di difficoltà che giustificano il differimento del termine. Poiché nel caso di specie il ricorrente era stato rimesso in libertà e aveva conoscenza della sentenza, la richiesta presentata il 6.9.2021 è stata ritenuta tardiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175, comma 2-bis, codice di procedura penale
decorre dalla consegna del condannato
La norma dispone che, in caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni per la richiesta di restituzione del termine decorre dalla consegna. La Corte interpreta la norma come applicabile per proteggere chi è in stato di custodia all'estero e viene effettivamente consegnato allo Stato italiano; non è applicabile quando la procedura di estradizione si conclude con il rigetto e la rimessione in libertà.
art. 582, comma 2, codice di procedura penale
Richiamata dalla Corte per sottolineare che l'imputato assente può comunque esercitare l'impugnazione tramite deposito presso un agente consolare all'estero; ciò riduce la portata dell'arginazione secondo cui l'assenza dal territorio nazionale impedirebbe l'esercizio dei diritti di difesa.
art. 583, codice di procedura penale
Richiamato per evidenziare che l'impugnazione può essere esercitata anche mediante spedizione per raccomandata dall'estero, confermando che l'assenza non costituisce di per sé impossibilità materiale ad agire.
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate: Sez. 5, n. 8464/2020 Nure; Sez. 4, n. 4904/2014 Lamcja; Sez. 3, n. 2320/2012 S; Sez. 3, n. 23017/2020 Ramirez; Sez. 6, n. 19219/2017 Cobo)
La giurisprudenza consolidata riconosce che il termine speciale decorre dalla consegna quando il condannato è in stato di custodia all'estero e viene effettivamente consegnato. Tuttavia, la giurisprudenza (ex Ramirez) chiarisce che, se la procedura di estradizione si conclude con il rigetto e la rimessione in libertà, non sussistono le condizioni che giustificano il rinvio del termine e quindi il termine ordinario decorre dal momento della rimessione in libertà o dalla conoscenza se pertinente. Altre pronunce richiamate confermano inoltre che l'assenza non è necessariamente ostativa all'esercizio dei rimedi.
Massime di principio
- La disciplina speciale dell'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. opera per chi si trovi in stato di custodia all'estero e l'estradizione si concluda con la consegna: in tal caso il termine per chiedere la restituzione del termine decorre dalla consegna in Italia.
- Se la procedura di estradizione si conclude con il rigetto della consegna e con la rimessione in libertà dell'interessato, la ratio della tutela speciale viene meno e il termine per la restituzione deve essere valutato a partire dalla rimessione in libertà o secondo le ordinarie regole di decorrenza; ciò può rendere tardiva una richiesta presentata molto tempo dopo la rimessione.
- L'assenza dal territorio nazionale non configura automaticamente un'impedimento insormontabile all'esercizio dei diritti di difesa: esistono modalità alternative per proporre impugnazioni dall'estero (deposito presso agenti consolari, raccomandata), per cui la mera notifica/consapevolezza della sentenza all'estero non sempre giustifica il differimento del termine.
- In situazioni di estradizione incerte o squadre procedurali pendenti, il comportamento prudente è agire tempestivamente: se si è in stato di custodia all'estero e vi è concreta possibilità di consegna, va valutato e, se del caso, proposta la richiesta di restituzione nel termine entro i termini processuali previsti; conservare documentazione che attesti lo stato di custodia, le date di arresto, la data di rimessione in libertà o di consegna e le comunicazioni delle autorità straniere.
- Se si contesta la decorrenza del termine, è utile documentare lo stato oggettivo di difficoltà dell'interessato (custodia effettiva, impedimenti concreti alla comunicazione con l'Italia) e verificare giurisprudenza comparabile che possa supportare l'applicazione dell'art. 175, comma 2-bis.
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