Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso solo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché accerti correttamente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini della prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario, assistito da apertura di credito, aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto e, conseguentemente, la ricostruzione del dare-avere e la restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi ultralegali, anatocismo trimestrale e commissioni di massimo scoperto non pattuite. La banca aveva eccepito la prescrizione dell'azione restitutoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo interrotta la prescrizione per una lettera inviata anni prima al soggetto originariamente contraente e poi confluito in altre banche, e aveva condannato la banca alla restituzione. La Corte d'appello aveva confermato, affermando che la comunicazione interruttiva era efficace anche verso l'attuale banca subentrata per fusione, che in presenza di apertura di credito spettava alla banca provare i versamenti solutori, e che la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche rispetto a tutte le componenti illegittime del rapporto. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 2033 e 2935 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto provata l'esistenza dell'apertura di credito e aveva invertito l'onere della prova sulla natura solutoria delle rimesse; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, comma 4, c.c., 2697 e 1219 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la lettera del 20.11.2000 aveva effetto interruttivo solo per la capitalizzazione trimestrale e non per le ulteriori poste. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo solo nei limiti in cui la Corte d'appello aveva posto a carico della banca, ai fini della prescrizione, l'individuazione specifica delle rimesse solutorie: ha ribadito che, in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione su conto corrente con apertura di credito, il convenuto può limitarsi a eccepire la prescrizione allegando l'inerzia del titolare e la volontà di profittarne, senza dover indicare singolarmente le rimesse prescritte, mentre spetta al giudice verificare, anche mediante CTU e sulla base degli estratti conto, quali versamenti siano solutori e quali ripristinatori. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il riesame della prescrizione secondo il principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
L'onere della prova rileva nella ripartizione tra allegazione della prescrizione e prova della natura delle rimesse; il giudice deve verificare sulla base degli estratti conto la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti.
La domanda è qualificata come ripetizione dell'indebito delle somme addebitate in conto.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere esercitato, distinguendo rimesse solutorie e ripristinatorie.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'apprezzamento delle prove e degli estratti conto.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato in tema di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione.
Richiamato in tema di efficacia interruttiva della richiesta di ricalcolo delle competenze.
Richiamato con riferimento alla costituzione in mora e agli effetti interruttivi della comunicazione inviata.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella valutazione della domanda e delle prove.
Citato nel provvedimento di primo grado per la regolazione degli interessi legali dovuti sulle somme restituite.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito derivante da conto corrente bancario assistito da apertura di credito, la banca convenuta che eccepisce la prescrizione non è tenuta a indicare specificamente le singole rimesse prescritte, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del correntista e della volontà di avvalersi della prescrizione.
- La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è decisiva per individuare il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione: le prime fanno decorrere il termine dai singoli versamenti, le seconde dalla chiusura del rapporto.
- L'accertamento della natura delle rimesse può essere compiuto dal giudice sulla base degli estratti conto e, se necessario, mediante consulenza tecnica d'ufficio.
- Una comunicazione con cui il correntista richiede il ricalcolo delle competenze può avere efficacia interruttiva della prescrizione se esprime, anche implicitamente, la volontà di far valere il diritto alla ripetizione, senza necessità di formule sacramentali.
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