Ordinanza n. 266/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, limitatamente alla Sezione A, per asserito impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva disposto la sospensione della sua attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, contestando l'impiego di tre persone senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il giudice rileva che è controversa la corretta qualificazione del rapporto e dell'attività prestata, questione rimessa al giudice del lavoro. È inoltre contestata l'applicabilità stessa della sospensione nel caso di mancata comunicazione preventiva relativa a un rapporto occasionale. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la sproporzione della misura, considerato che l'organo di vigilanza aveva accertato una sola giornata di lavoro non regolarizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ai fini cautelari, ha ritenuto rilevante che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro spettasse al giudice del lavoro, che il tenore letterale del provvedimento non consentisse la diversa interpretazione prospettata dall'amministrazione e che la violazione accertata avesse entità minima, essendo limitata a una sola giornata. Da tali elementi il Collegio ha ravvisato una possibile sproporzione della sospensione dell'attività imprenditoriale. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 6 ottobre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
La misura di sospensione dell'attività imprenditoriale è stata ritenuta cautelarmente sproporzionata in relazione alla minima entità della violazione accertata e alla contestata qualificazione del rapporto di lavoro.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La sospensione dell'attività imprenditoriale deve rispettare il principio di proporzionalità; una violazione di entità minima, quale l'accertamento di una sola giornata di lavoro non regolarizzato, può giustificare in sede cautelare la sospensione dell'efficacia della misura.
- Quando la legittimità della sospensione dipende dalla qualificazione del rapporto di lavoro contestato, la questione relativa alla natura del rapporto e all'attività prestata appartiene alla cognizione del giudice del lavoro e può incidere sulla stessa applicabilità della misura amministrativa.
- L'amministrazione non può fondare la difesa processuale su una lettura del provvedimento diversa da quella consentita dal suo tenore letterale, se tale lettura non risulta logica e razionale dal contenuto dell'atto.
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