Cassazione Penale, Sentenza n. 43171/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua nota all'imputato; 2) violazione di legge per presunta inutilizzabilità di prove acquisite oltre il termine delle indagini; 3) deposizione successiva di motivi nuovi che dettagliano le doglianze originarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi originari erano generici e inidonei a superare la soglia di ammissibilità (violazione dell'art. 581, lett. c) c.p.p.), e i motivi nuovi depositati non possono sanare il vizio originario per il vincolo di connessione e per evitare un surrettizio posticipo del termine di impugnazione (richiamando l'art. 593, comma 4). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Non essendo disposta la rimessione in libertà, è disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati in cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi
Stabilisce il termine per il deposito di motivi nuovi e impedisce che motivi nuovi sanino un'impugnazione originariamente generica; applicato per negare efficacia ai motivi successivamente depositati.
Richiede che il ricorso indichi in modo specifico le ragioni di impugnazione; la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; qui applicato con l'aggiunta della somma alla Cassa delle ammende.
art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1-ter e 1-bis)
Disposizioni sull'inoltro della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla custodia; utilizzata per comunicare l'esito al carcere, non essendo stata disposta la liberazione.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019 (Di Giacinto, Rv. 277850 - 01)
Precedente che conferma che motivi originariamente inammissibili non possono essere sanati da motivi nuovi e che è necessario evitare tardive modifiche dell'oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti: la genericità ai sensi dell'art. 581, lett. c) c.p.p. ne comporta l'inammissibilità.
- Motivi nuovi depositati successivamente non sanano un ricorso originariamente generico se non rispettano i limiti di connessione e i termini previsti dall'art. 593 c.p.p.; non possono essere usati per posticipare il termine di impugnazione.
- Le eccezioni relative alla mancata traduzione dell'atto o all'inutilizzabilità di prove devono essere formulate con specificità fattuale e temporale in sede di impugnazione, non in termini generici.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi va valutato il merito di ammissibilità prima di proporre il gravame.
- Se la decisione non determina la remissione in libertà, è prassi trasmettere copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; ciò non incide sul merito della misura cautelare ma cura aspetti esecutivi e notificativi.
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