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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43171/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua nota all'imputato; 2) violazione di legge per presunta inutilizzabilità di prove acquisite oltre il termine delle indagini; 3) deposizione successiva di motivi nuovi che dettagliano le doglianze originarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi originari erano generici e inidonei a superare la soglia di ammissibilità (violazione dell'art. 581, lett. c) c.p.p.), e i motivi nuovi depositati non possono sanare il vizio originario per il vincolo di connessione e per evitare un surrettizio posticipo del termine di impugnazione (richiamando l'art. 593, comma 4). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Non essendo disposta la rimessione in libertà, è disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 593 c.p.p. (comma 4)

    fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati in cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi

    Stabilisce il termine per il deposito di motivi nuovi e impedisce che motivi nuovi sanino un'impugnazione originariamente generica; applicato per negare efficacia ai motivi successivamente depositati.

  • art. 581, lett. c) c.p.p.

    Richiede che il ricorso indichi in modo specifico le ragioni di impugnazione; la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; qui applicato con l'aggiunta della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1-ter e 1-bis)

    Disposizioni sull'inoltro della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla custodia; utilizzata per comunicare l'esito al carcere, non essendo stata disposta la liberazione.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019 (Di Giacinto, Rv. 277850 - 01)

    Precedente che conferma che motivi originariamente inammissibili non possono essere sanati da motivi nuovi e che è necessario evitare tardive modifiche dell'oggetto di impugnazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti: la genericità ai sensi dell'art. 581, lett. c) c.p.p. ne comporta l'inammissibilità.
  • Motivi nuovi depositati successivamente non sanano un ricorso originariamente generico se non rispettano i limiti di connessione e i termini previsti dall'art. 593 c.p.p.; non possono essere usati per posticipare il termine di impugnazione.
  • Le eccezioni relative alla mancata traduzione dell'atto o all'inutilizzabilità di prove devono essere formulate con specificità fattuale e temporale in sede di impugnazione, non in termini generici.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi va valutato il merito di ammissibilità prima di proporre il gravame.
  • Se la decisione non determina la remissione in libertà, è prassi trasmettere copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; ciò non incide sul merito della misura cautelare ma cura aspetti esecutivi e notificativi.

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