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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09574/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme processuali, in particolare gli artt. 599-bis e 602 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale, dopo il rigetto dell'accordo (concordato) proposto tra imputato e Procuratore generale, aveva deciso immediatamente il processo senza consentire la discussione delle parti, determinando una nullità generale ex art. 178 c.p.p. per impedimento del diritto di difesa e della partecipazione del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 599-bis richieda che, in caso di rigetto del concordato, segua la prosecuzione del giudizio, la giurisprudenza non impone necessariamente il rinvio dell'udienza per consentire la definizione di un nuovo accordo. Nel caso concreto le parti avevano chiesto il concordato e, "in subordine", il difensore aveva concluso anche nel merito; pertanto la trattazione unitaria e la decisione immediata non hanno integrato la nullità lamentata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina il traffico di stupefacenti; è il capo di imputazione che ha portato alla condanna in primo grado.

  • art. 599-bis c.p.p.

    quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte d'appello, "se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio"

    Disciplina il concordato in appello: incentiva la definizione negoziata del giudizio d'appello e stabilisce che, in caso di rigetto della proposta concordata, debba seguire la prosecuzione del giudizio; tuttavia la giurisprudenza interpreta che non sempre occorre il rinvio dell'udienza e che il giudice può trattare unitariamente anche le conclusioni sostanziali se le parti le hanno esposte.

  • art. 602 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine ai motivi di cassazione; in questo caso la doglianza processuale relativa al procedimento d'appello non è stata ritenuta idonea a fondare l'accoglimento.

  • art. 178 e art. 180 c.p.p.

    Riferimenti normativi alla nullità: il ricorrente invocava la nullità di ordine generale per aver impedito la discussione; la Corte ha ritenuto che la nullità sussista solo se è impedito l'esercizio del diritto di difesa senza che vi siano state conclusioni alternative o subordinate.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando l'importo in euro 3.000,00.

  • art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica a art. 599-bis)

    Richiamata per il contesto della normativa sul concordato in appello: la novella ha rafforzato gli strumenti di negoziazione e la disciplina della trattazione dell'accordo in appello.

Massime di principio

  • Se in appello le parti propongono un concordato, il rigetto non impedisce automaticamente la prosecuzione del dibattimento; la Corte può procedere senza rinvio se le parti hanno comunque concluso anche nel merito in via subordinata.
  • Per evitare la nullità per violazione del diritto di difesa, il difensore che propone il concordato dovrebbe sempre formulare, "in subordine", conclusioni nel merito o motivi di gravame alternativi.
  • Se l'appellante si limita soltanto a chiedere il concordato senza formulare conclusioni alternative, la decisione immediata dopo il rigetto può essere affetta da nullità per impedimento della discussione e del diritto di difesa.
  • La norma (art. 599-bis) mira a favorire la definizione anticipata e la negozialità: la valutazione della necessità di rinvio è rimessa al giudice territoriale, alla luce della partecipazione effettiva delle parti e delle conclusioni rese.
  • In sede di cassazione, per censurare la decisione d'appello sulla base della presunta nullità procedurale occorre dimostrare che non vi sono state conclusioni alternative e che il diritto di difesa è stato concretamente compromesso.

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