Cassazione Penale, Sentenza n. 14248/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione di un immobile (acquistato il 11/10/2016 e intestato a Denaldo Aliu). La domanda di revocazione si fondava sulla presunta prova nuova secondo cui la provvista usata per l'acquisto (un deposito di 204.000 euro dato in garanzia ad una banca albanese per ottenere un mutuo di 170.000 euro) derivava da risparmi del padre Besim Aliu risalenti al 2014, ossia antecedenti alla dichiarazione di pericolosita' sociale del proposto; prova ottenuta solo nell'agosto 2021 per motivi pratici e legati alla pandemia. I ricorrenti sostenevano che tale elemento costituisse un novum idoneo a giustificare la revocazione della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In via preliminare ha escluso la legittimazione ad impugnare di Agustin e Aurei rispetto all'ordinanza che riguardava formalmente solo Denaldo. Inoltre ha ritenuto che la presunta prova nuova non fosse tale, poiche' il tema della provenienza dei fondi e dell'operazione di finanziamento era gia' stato posto e valutato nel procedimento di prevenzione e ritenuto non decisivo dal Tribunale. Si e' richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 43668/2022, Lo Duca) secondo cui la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 e' ammessa solo per novita' probatorie incolpevolmente sconosciute e idonee a far cambiare la decisione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 28)
La norma disciplina il rimedio straordinario della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione; la Corte lo interpreta come rimedio ammesso solo in presenza di un novum probatorio incolpevolmente sconosciuto che, se conosciuto, avrebbe determinato decisione opposta.
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 24 e art. 28 richiamati nei motivi)
Art. 24 richiamato in motivo ma l'interpretazione centrale riguarda art. 28: i ricorrenti non hanno dimostrato che la prova fosse incolpevolmente impossibile da dedurre in sede di prevenzione.
codice di procedura penale (art. 606, lett. b e c e lett. e)
Richiamato come criterio di valutazione dei motivi di cassazione e delle violazioni di legge o di motivazione rilevabili in questa sede.
codice di procedura penale (art. 616)
Base giuridica per la condanna alle spese del procedimento e per l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto applicabile una sanzione pecuniaria equitativa pur escludendo la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilita'.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi deducibili in cassazione e la portata dei ricorsi presentati dalle diverse parti.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707)
Fornisce il principio interpretativo sulle modalita' di individuazione del novum probatorio per la revocazione: e' novum solo cio' che non poteva essere dedotto in precedenza per ragioni non imputabili all'interessato; elementi deducibili e non dedotti non sono novita', salvo dimostrazione della impossibilita' di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Massime di principio
- La revocazione di una confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 e' ammessa solo se viene proposta una prova nuova (novum) che fosse incolpevolmente sconosciuta nel giudizio precedente e che, se conosciuta, avrebbe determinato decisione opposta.
- Non costituiscono novita' le prove o questioni gia' introdotte nel procedimento di prevenzione, anche se ritenute non decisive; cio' che conta e' l'effettiva impossibilita' di dedurle anteriormente per cause non imputabili all'interessato (forza maggiore).
- La titolarita' del diritto a impugnare va valutata con attenzione: soggetti non direttamente destinatari del provvedimento impugnato possono trovarsi privi di legittimazione.
- Il mancato ottenimento materiale di documenti all'estero (es. per pandemia) puo' giustificare la non tempestiva acquisizione della prova solo se provata e rendendo evidente l'impossibilita' di dedurla prima; l'accertamento di questa impossibilita' e' a carico del ricorrente.
- La Corte di legittimita' verifica sia la sussistenza del novum sia se, alla luce degli atti originari, l'elemento nuovo avrebbe ragionevolmente potuto determinare esito diverso; l'onere probatorio del ricorrente e' quindi stringente.
- Ricorsi manifestamente reiterativi o privi di novita' possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e versamenti alla Cassa delle ammende, seppure in misura equitativa quando non sussista colpa grave.
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